(massima n. 1)
La difesa dell'assicurato — la quale è resa necessaria dal solo fatto dell'instaurazione di un giudizio da parte di chi, a torto o a ragione, assume di aver subito un danno — è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, inteso come interesse all'obiettivo e imparziale accertamento dell'esistenza dei presupposti del suo obbligo all'indennizzo, sicché lo stesso assicuratore non può essere esonerato dal sopportarla, nei limiti fissati dal terzo comma dell'art. 1917 c.c., anche nell'ipotesi in cui rimanga accertato che nessun danno debba essere risarcito al terzo che ha promosso l'azione di risarcimento contro l'assicurato. A tal fine non può ravvisarsi una preclusione nella disposizione che ripartisce il carico delle spese solo in relazione all'ipotesi che al danneggiato sia riconosciuto il diritto al risarcimento, poiché tale disciplina è stata posta dal legislatore unicamente in funzione dell'ulteriore distinzione tra risarcimento entro i limiti della somma assicurata e risarcimento esorbitante detti limiti, per differenziare la ripartizione delle spese nell'un caso e nell'altro.