(massima n. 1)
In tema di responsabilitā dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato per mala gestio, fondata sul contratto assicurativo e soggetta alla disciplina ordinaria dettata dal codice civile, l'assicuratore č tenuto a rispettare nell'adempimento della propria obbligazione le norme che regolano l'adempimento delle obbligazioni, compresi gli artt. 1175 e 1375 c.c., con la conseguenza che in caso di ritardo č esposto al risarcimento del danno secondo quanto previsto dall'art. 1224 c.c.; a tal fine l'accertamento del modo e del tempo in cui l'assicuratore č tenuto ad eseguire la propria obbligazione e della sua mora va compiuto in base alle clausole del contratto che individuano il rischio assicurato e regolano la richiesta di pagamento dell'indennitā, nonché alla normativa ex art. 1917 c.c., che la disciplina, e non con riguardo ai dettami della legge n. 990 del 1969, relativa all'assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti.