(massima n. 1)
Ai fini della validitā del contratto di assicurazione della responsabilitā civile, non č consentita l'assicurazione di un rischio i cui presupposti causali si siano giā verificati al momento della stipula, dovendo essere futuro rispetto a tale momento non il prodursi del danno, quanto l'avversarsi della causa di esso, senza che rilevi che il concreto pregiudizio patrimoniale si sia poi verificato dopo la conclusione del contratto, in quanto conseguenza inevitabile di fatti giā avvenuti in precedenza. (In applicazione di tale principio, la S.C ha cassato la sentenza di merito la quale, in ipotesi di assicurazione della responsabilitā professionale di un avvocato, aveva escluso l'obbligo indennitario dell'assicuratore, essendo accaduto durante il tempo dell'assicurazione, agli effetti dell'art. 1917 cod. civ., il fatto della proposizione di un appello tardivo, ma non anche il deposito della sentenza che ne dichiarava l'intempestivitā).