(massima n. 1)
In tema di assicurazione per la responsabilità civile, l'assicuratore può pagare l'indennità direttamente al danneggiato, purché ne dia preventivo avviso all'assicurato, al quale non è dato impedire il pagamento, trattandosi di facoltà che deriva direttamente dalla legge; tale facoltà si trasforma in obbligo qualora sia l'assicurato a chiedere all'assicuratore di pagare al danneggiato; in entrambi i casi, l'assicuratore può pretendere dal danneggiato la restituzione della somma pagata, se risulti successivamente che essa non è dovuta, come nel caso in cui la somma sia pagata sulla base di sentenza che venga riformata con rigetto della domanda risarcitoria. Se invece l'assicuratore paghi direttamente al danneggiato senza darne preventivo avviso all'assicurato e senza esserne preventivamente richiesto dallo stesso, può ugualmente esperire l'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. ma non nei confronti del danneggiato, bensì esclusivamente nei confronti del proprio assicurato, in quanto il pagamento viene effettuato per suo conto e in sua sostituzione.