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Articolo 2767 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Crediti per risarcimento di danni contro l'assicurato

Dispositivo dell'art. 2767 Codice Civile

Nel caso di assicurazione della responsabilità civile, il credito del danneggiato per il risarcimento ha privilegio sull'indennità dovuta dall'assicuratore [2778 n. 11; 235 disp. att.](1).

Note

(1) Si vedano gli articoli 144 e ss., D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).
Questo articolo attribuisce al danneggiato la possibilità di porre in essere un'azione diretta contro l'assicurazione, che deve rispondere, sia pur tenendo conto dei limiti del massimale di polizza e potendo a sua volta proporre azione affine verso l'autore del sinistro.
Inoltre, l'art. 22 della L. 990/69 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) sancisce che la proponibilità della domanda giudiziale nei confronti di entrambi, i quali risultano litisconsorti necessari nell'ambito del giudizio di responsabilità, debba essere obbligatoriamente preceduta dalla decorrenza del termine di 60 giorni, successivo alla domanda di risarcimento nei confronti dell'ente assicurativo.

Ratio Legis

La norma è finalizzata a sottrarre la pretesa risarcitoria del terzo danneggiato al concorso dei creditori del danneggiante, poiché il danneggiato, salvo quanto stabilito relativamente alla circolazione dei veicoli in base al d.lgs. 209/2005, non ha la possibilità di esercitare un'azione diretta nei confronti dell'assicuratore. L'intento del legislatore attraverso questa disposizione è perciò proprio quello di assicurare un privilegio alla pretesa creditoria del danneggiato contro l'assicurato responsabile.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2767 Codice Civile

Cass. civ. n. 5172/2010

Il privilegio di cui all'art. 2767 c.c., avente ad oggetto l'indennità dovuta dall'assicuratore all'assicurato e la cui previsione è ispirata all'esigenza di sottrarre il terzo al concorso dei creditori chirografari dell'assicurato, trova applicazione solo nel settore dell'assicurazione volontaria e non anche con riguardo all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, in cui la legge 24 dicembre 1969, n. 990 riconosce al danneggiato l'azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore; in tale settore, tuttavia, il diritto del Fondo di garanzia per le vittime della strada (gestito dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici, CONSAP s.p.a.) al rimborso, da parte dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, di quanto pagato a titolo di indennizzo ai soggetti rimasti danneggiati, ai sensi degli am. 3 e 4 del d.l. 26 settembre 1978, n. 576 (conv. in legge 24 novembre 1978, n. 738), è assistito dal diverso privilegio speciale sulle riserve tecniche. di cui all'art. 85 del d.p.r. 13 febbraio 1959, n. 449 e all'art. 78, comma quarto, del d.l.vo 17 marzo 1995, n. 175, anche per il periodo, come nella specie, antecedente all'entrata in vigore del d.l.vo 9 aprile 2003, n. 93.

Cass. civ. n. 8063/2008

Nell'assicurazione contro i rischi di danni alla merce trasportata, stipulata per conto di chi spetta, la persona legittimata a domandare l'indennizzo è il destinatario se il trasporto viene affidato dal venditore ad un vettore o ad uno spedizioniere, perché in tal caso per effetto della consegna delle merce alla persona incaricata del trasporto si trasferisce in capo al destinatario il rischio del perimento di essa, ai sensi dell'art. 1510 c.c. Quando, invece, il venditore provvede da sé a trasportare la merce al domicilio del compratore, non può trovare applicazione la disciplina di cui al citato art. 1510, con la conseguenza che, in caso di perimento della merce durante il trasporto e prima della consegna al compratore, legittimato a domandare il pagamento dell'indennizzo assicurativo è il venditore.

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