(massima n. 1)
In tema di assicurazione della responsabilitą civile, il diritto dell'assicurato di rivalersi nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 1917 c.c., per le somme versate al terzo danneggiato, non richiede, per essere azionato, un accertamento (negoziale o giudiziale) della responsabilitą dell'assicurato medesimo e dell'ammontare complessivo del risarcimento, ma postula che il pagamento al terzo sia stato eseguito in base ad un titolo che, per quanto non definitivo e non contenente il suddetto accertamento, sia tuttavia idoneo ad attribuire al pagamento il carattere doveroso previsto dal citato art. 1917 c.c.. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di secondo grado che aveva escluso l'esistenza del diritto alla rivalsa, in assenza di prove relative ad esborsi dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato).