(massima n. 1)
La responsabilitā dell'assicuratore della responsabilitā civile č configurabile solo quando l'assicuratore ometta di pagare o di mettere a disposizione del danneggiato il massimale nonostante che i dati obiettivi conosciuti consentano di desumere l'esistenza della responsabilitā dell'assicurato e la ragionevolezza delle pretese del danneggiato nei limiti del massimale di polizza. (Nella specie la Suprema Corte, ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la configurabilitā della suddetta responsabilitā nei confronti di una compagnia di assicurazione con la quale una societā aveva sottoscritto una polizza per la copertura dei sinistri nei quali potevano incorrere i dipendenti della societā stessa rilevando, fra l'altro, che nel caso di specie la societā datrice di lavoro con atteggiamento protrattosi anche in sede di legittimitā aveva sempre negato qualsiasi propria responsabilitā per le lesioni subite da un dipendente in conseguenza dell'infortunio su lavoro di cui si trattava).