(massima n. 1)
In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno (facoltà prevista con disciplina speciale dalla legge n. 990 del 1969 e, quindi, non applicabile al di fuori della fattispecie di cui alla citata legge), atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria. Pertanto, qualora la sentenza di primo grado abbia ammesso al passivo fallimentare il credito del lavoratore al risarcimento del danno da infortunio sul lavoro dichiarando l'assicuratore, chiamato in garanzia, tenuto a manlevare la procedura, senza condannarlo a pagare direttamente il danneggiato, questi, non avendo appellato la statuizione consequenziale all'accoglimento della domanda di garanzia nella parte in cui non dispone il pagamento diretto in suo favore, non è legittimato a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello che, decidendo sul solo rapporto tra danneggiante ed assicuratore, abbia respinto la domanda di manleva, poiché tale decisione spiega i suoi effetti solo tra le parti del contratto di assicurazione, sì che egli non ha interesse al suo riesame.