La riassicurazione consente ad un assicuratore di assicurarsi a sua volta presso un altro assicuratore quando l'onere assunto con la stipula è troppo gravoso. Poichè si tratta di una nuova assicurazione, deve osservarne la disciplina, compresa la regola che prescrive la forma scritta
ad probationem (
1888 c.c.) la quale, a sua volta, si spiega con l'intento di eliminare ogni incertezza circa il contenuto del contratto.
Invece, nei casi di riassciurazione in esecuzione dei contratti generali e per singoli rischi il legislatore ritiene che tale problema di incertezza non sussista, probabilmente perchè in entrambi i casi mantiene rilevanza probatoria il contratto a monte.