(massima n. 1)
L'assicurazione della responsabilità civile per i danni conseguenti all'esercizio della caccia, pur essendo obbligatoria per il cacciatore, non determina un'obbligazione diretta dell'assicuratore verso il terzo danneggiato, ma, secondo lo schema dell'art. 1917 c.c., quella avente ad oggetto il rimborso delle somme che al terzo debbano essere pagate dall'assicurato, il cui credito verso l'assicuratore si può considerare liquido ed esigibile solo nel momento in cui vengano accertate, giudizialmente o negozialmente, la responsabilità dell'assicurato medesimo e l'entità di dette somme, con la conseguenza che, prima di tale momento, né quest'ultimo può pretendere l'adempimento, né l'assicuratore è tenuto a provvedervi. Pertanto, la richiesta di adempimento effettuata in precedenza, quand'anche sotto forma di chiamata in causa in garanzia, non può valere come atto di costituzione in mora dell'assicuratore, né può determinarne i relativi effetti.