(massima n. 1)
L'offerta di risarcimento del danno rivolta dall'assicuratore al terzo danneggiato — implicita nell'invito a definire transattivamente l'entità del danno medesimo — concreta una proposta di espromissione e, ove sia accettata, dà vita al relativo contratto, il quale non è soggetto ad onere di forma (in relazione alla sua naturale volontarietà), sicché ne è possibile la conclusione tacita. L'accertamento circa l'avvenuta conclusione di un contratto di espromissione è tipico giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ove sia frutto di indagine condotta senza violazione dei canoni ermeneutici ed immune da vizi logico-giuridici.