(massima n. 1)
La cattiva gestione della lite da parte dell'assicuratore (comportante l'obbligo di rivalere l'assicurato anche oltre il massimale di polizza) non č configurabile quando questi eserciti in giudizio il diritto di difendersi da pretese eccessive del danneggiato (come tali valutabili dal giudice con prognosi postuma) proponendo eccezioni processuali poi riconosciute fondate e affermando la parziale risarcibilitā del danno per concorso di colpa del danneggiato, essendo essa configurabile soltanto quanto l'assicuratore resista in giudizio in maniera pretestuosa, assumendo un comportamento dilatorio e proponendo eccezioni inconsistenti o impugnazioni temerarie.