Cass. civ. n. 21220/2022
La clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è nulla ex art. 1932 c.c., dal momento che deroga "in pejus" al disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c.
Cass. civ. n. 35042/2021
Nei contratti di assicurazione contro i danni che prevedano la determinazione del premio in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con la clausola di regolazione del premio), l'obbligo dell'assicurato di comunicare periodicamente all'assicuratore gli elementi variabili costituisce oggetto di un'obbligazione diversa da quelle indicate nell'art. 1901 c.c., il cui inadempimento non comporta l'automatica sospensione della garanzia, ma può giustificare un tale effetto, così come la risoluzione del contratto, solo in base ai principi generali in tema di importanza dell'inadempimento e di buona fede nell'esecuzione del contratto, senza che assuma rilievo il richiamo, operato con apposita clausola contrattuale, all'art. 1901 c.c.. con riguardo alla mancata comunicazione delle variazioni, trattandosi di clausola nulla ai sensi dell'art. 1932 c.c. in quanto derogatoria della disciplina legale in senso meno favorevole all'assicurato.
Cass. civ. n. 25298/2020
È nulla, in forza dell'art. 1932 c.c., la clausola del contratto assicurativo che stabilisce, in caso di mancato pagamento dei premi assicurativi, la loro persistente esigibilità e la decadenza dell'assicurato dal diritto di pretendere l'indennizzo (determinando una sospensione della garanzia non prevista dalla legge), perché essa espone l'assicurato al pagamento del corrispettivo in mancanza di prestazione dell'assicuratore, così derogando, in senso a lui sfavorevole, all'art. 1901 c.c., secondo il quale il mancato pagamento dei premi successivi al primo comporta la sospensione della garanzia assicurativa per il solo periodo a cui si riferisce il premio, fermo restando l'obbligo dell'assicuratore di indennizzare i sinistri verificatisi precedentemente.
Cass. civ. n. 22437/2018
Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati.
Cass. civ. n. 28472/2013
Nei contratti di assicurazione contro i danni che prevedano la determinazione del premio in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con la clausola di regolazione del premio), l'obbligo dell'assicurato di comunicare periodicamente all'assicuratore gli elementi variabili costituisce oggetto di un'obbligazione diversa da quelle indicate nell'art. 1901 cod. civ., il cui inadempimento non comporta l'automatica sospensione della garanzia, ma può giustificare un tale effetto, così come la risoluzione del contratto, solo in base ai principi generali in tema di importanza dell'inadempimento e di buona fede nell'esecuzione del contratto, senza che assuma rilievo il richiamo, operato con apposita clausola contrattuale, all'art. 1901 cod. civ. con riguardo alla mancata comunicazione delle variazioni, trattandosi di clausola nulla ai sensi dell'art. 1932 cod. civ. in quanto derogatoria della disciplina legale in senso meno favorevole all'assicurato.
Cass. civ. n. 4889/1998
L'inserzione in un contratto di assicurazione, concluso mediante un modulo o formulario, di una clausola che preveda l'onere (a carico dell'assicurato) del tempestivo avviso del sinistro entro un termine di decadenza (convenzionale) — clausola che è valida ove contempli un termine più lungo di quello (di tre giorni) stabilito dalla legge e sanzionato solo con la possibile riduzione dell'indennizzo, bilanciando così in favore dello stesso assicurato l'introduzione del termine decadenziale, in modo da non dover essere ricondotta al disposto dell'art. 1932, comma primo, c.c. — deve essere specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1342, comma secondo, c.c., salvo che sia il risultato di trattative specifiche o che sia trascritta da un contratto collettivo. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che — ritenendo invece inapplicabile l'art. 1342 c.c. — aveva accolto l'eccezione di decadenza proposta dal fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti di aziende industriali in riferimento alla richiesta di indennizzo di un dirigente inoltrata dopo la scadenza del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 13 del regolamento del fondo stesso).
Cass. civ. n. 9462/1997
La stipulazione, da parte di un agente munito del potere rappresentativo di una compagnia di assicurazione, di clausole derogatorie al disposto di cui all'art. 1901 c.c. (nella specie, previsione dell'efficacia del rapporto assicurativo sin dalla decorrenza contrattualmente convenuta, nonostante il mancato pagamento del premio) deve ritenersi legittima, ai sensi del disposto del successivo art. 1932, attesane la operatività in senso pila favorevole all'assicurato, e salva la ipotesi di una espressa limitazione della procura (la cui prova costituisce onere gravante sulla società di assicurazioni), opponibile all'assicurato, da parte della compagnia, soltanto se resa pubblica attraverso le prescritte modalità. Tale clausola in deroga deve ritenersi soggetta, a norma dell'art. 1988 c.c., alla forma scritta soltanto
ad probationem, con conseguente ammissibilità della sua dimostrazione mediante confessione o giuramento.