Precedenti legislativi
L'articolo in esame corrisponde all'art. 1918 del codice civile del 1865, ma mentre in quello il dovere del fideiussore esisteva soltanto nel caso in cui egli avesse preso l'iniziativa di pagare senza essere convenuto in giudizio, ma non quando il pagamento fosse stato successivo alla citazione, nel nostro articolo tale dovere e invece sancito anche quando il fideiussore sia stato convenuto in giudizio.
L'obbligo della denuncia
L'articolo, è necessario precisare, non concepisce la denunzia del pagamento fatto come una condizione necessaria al fideiussore per esercitare il suo diritto di regresso, ma parte invece dal concetto che il fideiussore ha diritto di regresso solo in quanto abbia utilmente pagato. Ora in due casi evidentemente questa utilità verrebbe a mancare al pagamento da lui fatto :
a) quando il debitore avrebbe potuto paralizzare l'azione del creditore con una eccezione perentoria, fra cui quella di pagamento;
b) quando, per non essere stato tempestivamente preavvertito dal fideiussore, egli paga una seconda volta. L'articolo pone due diversi obblighi, in relazione al fatto che il pagamento del debitore principale avvenga prima o dopo di quello del fideiussore.
Nel primo capoverso esso infatti pone l'obbligo di denuncia del pagamento fatto, cioè un obbligo che costituisce un
posteriors rispetto al pagamento, mentre nel capoverso si contempla un altro obbligo
(di preavviso), che costituisce un
prius rispetto al pagamento: quello di informarsi se il debitore non abbia eccezioni da opporre al creditore all'atto del pagamento, eccezioni, che, salvo quella derivante dalla incapacità, possono essere usate dallo stesso fideiussore (
art. 1945 del c.c.). Solo adoperando questa duplice cautela il fideiussore acquista la certezza di aver eseguito un pagamento realmente utile, e di poter quindi fruire del diritto di regresso.
L'obbligo del preavviso
L'obbligo del preavviso è quindi in funzione della responsabilità conseguente. Può pertanto avvenire che un fideiussore abbia pagato senza dare avviso al debitore dell'avvenuto pagamento, e che questi tuttavia non abbia a sua volta pagato successivamente, o essendosi offerto di pagare, si sia visto rifiutare il pagamento dall'onesto creditore che non voleva essere pagato una seconda volta. In questo caso iI pagamento sarà stato tuttavia utilmente eseguito, ed egli avrà regresso contro il debitore principale per ottenere la restituzione di ciò che ha pagato, senza che questo possa opporgli alcuna eccezione. Ma se il pagamento sarà stato, per qualsiasi causa, fatto due volte, la responsabilità di quello dei due fatto inutilmente graverà sul debitore o sul fideiussore, a seconda che questo abbia o meno adempiuto all'obbligo previsto nell'articolo in esame cosi come graverà sull'uno o sull'altro l’ aver eseguito il pagamento non dovuto, a seconda che vi sia stato il preavviso di cui al capoverso ed il debitore abbia fornito tutte le informazioni necessarie sulle eccezioni da lui esercitabili.
L'obbligo del debitore principale in ordine alla denunzia
I1 primo capoverso dell'articolo non concepisce l'obbligo di denuncia come reciproco, e quindi estensibile anche al debitore principale che ha pagato, ma anzi lo pone ad esclusivo carico del fideiussore. Ciò peraltro secondo alcuni non autorizzerebbe a concludere che nessuna responsabilità derivi al debitore principale dal non aver avvertito il fideiussore dell'eseguito pagamento poiché esso sarebbe invece tenuto a corrispondere al fideiussore una indennità per il pregiudizio che il suo silenzio gli ha causato. Questa soluzione anche se suffragata dall'opinione di Ulpiano, non pare pero da accogliersi avanti all'obbligo di preavviso previsto nel secondo capoverso dell'articolo, per cui lo stesso fideiussore deve farsi, prima di pagare, parte diligente ed informarsi quali eccezioni (e fra queste vi e anche quella di pagamento) possono opporsi contro il credito. Questo naturalmente tutte le volte che il debitore principale non abbia agito dolosamente, nascondendo, ad esempio, il pagamento fatto o le eccezioni a sua disposizione, essendo in questo caso applicabili i principi generali sulla responsabilità.
Si discute se l'obbligo di preavviso contenuto nel capoverso dell'articolo in esame sia da ritenersi assoluto, o se sia ammissibile solo
nel caso che il fideiussore si disponga a pagare spontaneamente e senza essere perseguito. Nonostante il contrario avviso autorevolmente espresso pare si debba concludere, avanti alla disposizione dell'articolo in esame, che
nessuna differenza sia da farsi fra le due ipotesi, anche perché La situazione del debitore escusso non e mai tale da non permettergli di preavvertire il debitore prima del pagamento.