(massima n. 2)
In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'obbligo di prededuzione imposto dall'art. 28 della legge n. 990 del 1969 in favore degli enti mutualistici non influisce sui tempi di adempimento dell'obbligazione dell'assicuratore stabiliti dall'art. 22 della stessa legge, avendo questi il dovere di pervenire entro il termine di legge alla liquidazione concorsuale del massimale e, se necessario, di porlo a disposizione dei creditori in proporzione dei rispettivi diritti, solo così ottemperando agli obblighi di comportamento secondo diligenza, correttezza e buona fede posti dagli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c. Ne deriva che la richiesta di risarcimento del danno da parte del danneggiato è idonea a costituire in mora l'assicuratore alla scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni indicato dall'art. 22 della legge n. 990 del 1969, anche se siano necessari gli adempimenti di cui all'art. 28, ai quali l'assicuratore è tenuto a provvedere nel detto termine, tranne che non dimostri l'impossibilità di osservarlo.