(massima n. 1)
Nei contratti di assicurazione della responsabilitą civile l'estensione della copertura alle responsabilitą dell'assicurato scaturenti da fatti commessi prima della stipula del contratto (cosiddetta clausola "claims made") non fa venire meno l'alea e, con essa, la validitą del contratto, se al momento della stipula le parti (e, in specie, l'assicurato) ignoravano l'esistenza di questi fatti, potendosi, in caso contrario, opporre la responsabilitą del contraente ex artt. 1892 e 1893 cod. civ. per le dichiarazioni inesatte o reticenti.