(massima n. 1)
Qualora il convenuto con azione risarcitoria chiami in garanzia l'assicuratore della responsabilitā civile, e, avvalendosi della facoltā di cui all'art. 1917 secondo comma c.c., chieda che paghi al danneggiato l'indennitā dovuta, č legittima la pronuncia di condanna dell'assicuratore a quel pagamento direttamente in favore dell'attore, nonché al rimborso delle spese processuali, pur in difetto di istanze in tal senso da parte dell'attore medesimo.