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Articolo 481 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Cessazione dell'efficacia del precetto

Dispositivo dell'art. 481 Codice di procedura civile

Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione[491, 502, 606, 608, 612] (1).

Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627 (2).

Note

(1) Diversamente dal titolo esecutivo, che ex art. 2953 c.c. può essere fatto valere entro i 10 anni dal passaggio in giudicato, il precetto, una volta notificato conserva la sua efficacia di atto preliminare all'esecuzione forzata solo per novanta giorni. Nel caso in cui l'esecuzione non venga iniziata entro il suddetto termine il precetto deve essere rinnovato con l'indicazione della precedente data di notifica del titolo esecutivo, mentre la notifica del titolo esecutivo ed il titolo stesso conservano la loro efficacia. Per completezza, si indica che il termine di novanta giorni ha carattere acceleratorio e non è suscettibile di proroga.
(2) La norma dispone che il termine di efficacia del precetto rimane sospeso nel caso in cui vengano proposte le opposizioni di cui agli artt. 615 e 617.
In caso di opposizione, inoltre, il creditore può decidere di non dare inizio all'esecuzione. La conseguenza dell'opposizione è quella di determinare la sospensione, non l'interruzione, quindi il termine riprende a decorrere per la sola parte non trascorsa in precedenza. Infine, se l'opposizione è stata proposta in concomitanza con la sospensione feriale (1 agosto/31 agosto) non si avrà ulteriore sospensione, trattandosi di termine sostanziale e non processuale.

Ratio Legis

Nonostante il precetto sia un atto cronologicamente anteriore all'inizio del processo esecutivo, viene ugualmente inserito nella serie di atti del processo stesso, acquisendo alla fine natura di atto processuale. Il termine di efficacia del precetto fissato in novanta giorni permette al creditore di dare seguito al suo proposito di ottenere coattivamente quanto gli spetta e, al contempo, serve a garantire il debitore di ricevere sempre un avvertimento tempestivo senza che il creditore possa iniziare l'esecuzione a suo piacimento, anche dopo mesi o anni dalla notifica del precetto.

Spiegazione dell'art. 481 Codice di procedura civile

La norma in esame sancisce la c.d. perenzione dell’atto di precetto, cioè la sua sopravvenuta inefficacia.
Infatti, mentre il titolo esecutivo può essere fatto valere entro dieci anni dal passaggio in giudicato ex art. 2953 del c.c., il precetto, dopo la notifica, conserva la sua efficacia di atto preliminare all’esecuzione forzata soltanto per novanta giorni.
Qualora entro il suddetto termine l’esecuzione non venga iniziata, occorre procedere alla rinnovazione della sua notifica, dovendosi indicare nel nuovo precetto la data di notifica del titolo esecutivo (la notifica del titolo esecutivo ed il titolo esecutivo stesso, invece, restano efficaci).

Il termine qui previsto di novanta giorni ha natura di termine acceleratorio e non può essere prorogato; la giurisprudenza lo qualifica come termine perentorio, con conseguente applicazione delle regole di cui all’art. 152 del c.p.c. ed all’art. 153 del c.p.c..
Il "dies a quo" per la notificazione del pignoramento, al fine di evitare la perenzione del precetto, si calcola dal giorno della ricezione della notificazione del precetto da parte del destinatario.

Ogni tipo di esecuzione forzata ha il suo momento di inizio. In particolare:
  1. nell’espropriazione forzata il primo atto è il pignoramento, coincidente con:
  1. l’accesso dell’ufficiale giudiziario nei luoghi di cui all’art. 513 del c.p.c. per il pignoramento mobiliare. E’ idoneo al rispetto del termine soltanto il pignoramento positivo, mentre non è sufficiente la sola richiesta di pignoramento rivolta all’ufficiale giudiziario né l’accesso sui luoghi da parte di quest’ultimo con redazione di verbale negativo per porta chiusa o impignorabilità di beni (in contrario si pone la giurisprudenza di merito, la quale riconosce l’idoneità del pignoramento negativo ad impedire la perenzione del precetto).
  2. la notifica dell’atto di cui all’art. 555 del c.p.c. per l’espropriazione immobiliare;
  3. la notifica dell’atto di cui all’art. 543 del c.p.c. per l’espropriazione presso terzi.

  1. nell’esecuzione per rilascio il primo atto di esecuzione coincide con la notifica dell’avviso di rilascio di cui all’art. 608 del c.p.c.

  1. nell’esecuzione per consegna di cosa mobile, poiché si procede ex art. 606 del c.p.c. senza necessità di notificare l’avviso di cui all’art. 608 del c.p.c., il momento di inizio coincide con l’accesso dell’ufficiale giudiziario

  1. l’esecuzione in forma specifica di obblighi di fare e di non fare inizia con il deposito in cancelleria del ricorso di cui all’art. 612 del c.p.c., per mezzo del quale viene chiesto al giudice che determini le modalità di attuazione.

Se, malgrado il decorso del termine, l’esecuzione dovesse essere egualmente iniziata, i relativi atti esecutivi saranno nulli e tale nullità dovrà essere fatta valere con l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 del c.p.c..
In mancanza di tempestiva opposizione il vizio è sanato e possono compiersi i conseguenti atti del processo di esecuzione.

Il secondo comma, invece, disciplina le ipotesi in cui il termine di efficacia del precetto rimane sospeso, e ciò accade se contro lo stesso vengono proposte le opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c.
Una volta proposta opposizione da parte del debitore, al creditore vengono offerte due possibilità:
  1. non dare inizio all’esecuzione;
  2. dare ugualmente inizio all’esecuzione, malgrado l’opposizione, ma nel rispetto del termine dei consueti 90 giorni di efficacia del precetto.

Occorre evidenziare che l’opposizione determina la sospensione e non l’interruzione del termine, con la conseguenza che, una volta venuta meno la causa di sospensione (ossia, terminato il giudizio di opposizione), il termine riprende a decorrere per la sola parte non trascorsa in precedenza.

Se il creditore decide, a seguito dell’opposizione, di non dare inizio all’esecuzione, quest’ultima potrà essere intrapresa nel residuo termine di efficacia del precetto, rimasto sospeso, una volta che lo stesso riprenda a decorrere per effetto della cessazione dell'efficacia della sospensione (così Cass. 29860/2008).
In tal caso, il termine riprende a decorrere non dalla pubblicazione dell'ordinanza, ma dalla sua comunicazione, poiché è questa che segna il momento in cui la parte ha legale conoscenza dell'ordinanza.

Inoltre, poiché il termine di efficacia dell’atto di precetto è un termine sostanziale e non processuale, se l’opposizione dovesse essere proposta in concomitanza con il periodo di sospensione feriale dei termini processuali (cioè dal primo al trentuno agosto), è chiaro che non si avrà un’ulteriore sospensione.

Massime relative all'art. 481 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 3656/2013

In tema di espropriazione forzata, l'intimazione ad adempiere l'obbligazione pecuniaria risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, ai sensi dell'art. 480, primo comma, c.p.c., deve riferirsi ad un debito già scaduto o comunque esigibile alla data di notificazione del precetto, risultando lo stesso precetto soltanto in tal caso idoneo a consentire, nel termine di novanta giorni, previsto dall'art. 481 c.p.c., il regolare inizio del processo per espropriazione col pignoramento.

Cass. civ. n. 8465/2011

L'opposizione a precetto non impedisce di per sè al creditore di dare inizio all'esecuzione, in quanto l'art. 481 cod. proc. civ. ad essa ricollega soltanto l'effetto di sospendere il termine di efficacia del precetto stesso, non già quello della sospensione dell'esecuzione, che è istituto diverso, senza che rilevi in contrario che l'identificazione delle cause di cessazione della sospensione sia per questo, come per l'altro, desumibile dall'art. 627 cod. proc. civ.. (Rigetta, Trib. Crotone, 26/03/2007).

Cass. civ. n. 21683/2009

La parte esecutata che deduca la nullità del pignoramento, in conseguenza della cessata efficacia del precetto per l'inutile decorso del termine di novanta giorni dalla sua notifica, non contesta il diritto della controparte di procedere in via esecutiva o la legittimità dell'azione intentata, bensì la validità di un singolo atto del procedimento, considerata dall'art. 481 c.p.c. come condizione di validità di tutti i susseguenti atti; ne consegue che tale impugnazione integra una opposizione agli atti esecutivi e la relativa sentenza non è impugnabile nei modi ordinari, ma mediante il ricorso per cassazione.

Cass. civ. n. 29860/2008

Qualora l'esecutività di un titolo esecutivo giudiziale di primo grado venga parzialmente sospesa dal giudice d'appello, ai sensi dell'art. 283 cod. proc. civ., quando sia ancora pendente il termine di efficacia del precetto, notificato unitamente al titolo esecutivo, l'esecuzione, relativamente alla parte di pretesa esecutiva per cui la sospensione non è stata disposta, può iniziare entro tale termine, senza che sia necessaria una nuova notifica del titolo e del precetto con l'ordinanza di sospensione parziale, mentre, riguardo alla parte per cui è stata disposta la sospensione, l'esecuzione può iniziare nel residuo termine di efficacia del precetto, rimasto sospeso, una volta che lo stesso riprenda a decorrere per effetto della cessazione dell'efficacia della sospensione, della quale il titolare abbia ricevuto la comunicazione. (Rigetta, Trib. Napoli, 16 lluglio 2004).

Cass. civ. n. 9360/2008

Il termine d'efficacia del precetto è sospeso a seguito della sospensione dell'esecuzione disposta, ai sensi dell'art. 373, comma secondo, c.p.c., per avvenuta proposizione del ricorso per cassazione, e ricomincia a decorrere, nel caso in cui la sospensione sia revocata con ordinanza non pronunziata in udienza, non dalla pubblicazione della stessa ordinanza di revoca, ma dalla sua comunicazione, che segna il momento in cui la parte ha legale conoscenza dell'ordinanza (art. 134, comma secondo, c.p.c.) ed è posta nelle condizioni di proseguire la propria attività.

Cass. civ. n. 19228/2007

Qualora nel corso dell'esecuzione immobiliare, dopo che sia stato emesso il decreto di trasferimento e l'assegnatario abbia intimato precetto di rilascio dell'immobile sulla base di detto titolo esecutivo (art. 586, terzo comma, c.p.c.), il giudice dell'esecuzione, a seguito di opposizione agli atti esecutivi, abbia disposto (art. 618, primo comma, c.p.c.) che il decreto di trasferimento non possa essere eseguito sino all'udienza fissata per la comparizione delle parti e poi, in detta sede, abbia revocato il provvedimento reso inaudita altera parte con ordinanza non pronunziata in udienza, il termine di cui all'art. 481, primo comma, c.p.c., rimasto sospeso, riprende a decorrere non dalla pubblicazione dell'ordinanza, ma dalla sua comunicazione, che segna il momento in cui la parte ha legale conoscenza dell'ordinanza (art. 134, secondo comma, c.p.c.) ed è posta nelle condizioni di proseguire la propria attività. A tale conclusione si deve pervenire non tanto sulla scorta dell'art. 627 c.p.c., nella parte in cui fa riferimento alla comunicazione della sentenza non passata in giudicato, come al momento in cui il termine riprende a decorrere, quanto dell'esigenza che dell'art. 481, secondo comma, c.p.c., sia fatta un'applicazione costituzionalmente orientata, a garanzia del diritto di difesa, tenuto conto delle sentenze della Corte costituzionale 15 dicembre 1967 n. 139 e 6 luglio 1971 n. 159, oltre che, in particolare, della sentenza dello stesso giudice delle leggi 4 marzo 1970 n. 34, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 297 c.p.c., nella parte in cui dispone che il termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza del processo di cognizione sospeso decorre dalla cessazione della causa di sospensione, anziché dalla conoscenza che ne hanno le parti del processo sospeso.

Cass. civ. n. 11578/2005

Il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 481 c.p.c., entro cui l'esecuzione deve essere iniziata per ovviare alla comminatoria di inefficacia del precetto, è un termine di decadenza e non di prescrizione, attenendo all'inattività processuale del creditore e non all'effetto sostanziale del precetto. Ne consegue che, se entro il termine suddetto viene iniziata l'esecuzione, esauritasi la funzione del termine di decadenza, è possibile instaurare anche dopo il decorso dei novanta giorni ed in base all'unico precetto altre procedure espropriative con il solo temperamento del divieto del cumulo eccessivo.

Cass. civ. n. 2067/2004

In tema di esecuzione forzata, l'illegittimità dell'inizio dell'esecuzione, derivante dall'inosservanza del termine perentorio per il promovimento della stessa previsto dall'art. 481, primo comma, c.p.c., non può essere fatta valere nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, perchè questo, per quanto connesso al procedimento esecutivo, persegue lo scopo dell'accertamento del credito e non quello espropriativo, e si svolge con le forme del giudizio ordinario di cognizione, davanti ad un giudice che ha poteri diversi da quello dell'esecuzione.

Cass. civ. n. 5377/1994

L'opposizione a precetto non impedisce di per sé al creditore di dare inizio all'esecuzione, in quanto l'art. 481 c.p.c. ad essa ricollega soltanto l'effetto di sospendere il termine di efficacia del precetto stesso, non già quello della sospensione dell'esecuzione, che è istituto diverso, senza che rilevi in contrario che l'identificazione delle cause di cessazione della sospensione sia per questo, come per l'altro, desumibile dall'art. 627 c.p.c.

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MICHELE C. chiede
giovedì 26/04/2012 - Molise
“Mi è stato notificato in data 12/02/2012 un precetto per la concessione di un locale condominiale, contestato da un condomino, datato 31/01/201
Vorrei sapere , per cortesia , la data di scadenza del precetto ed entro quanti giorni lo stesso si può rivolgere al giudice dell'esecuzione. Grazie.”
Consulenza legale i 26/04/2012

Ai sensi dell'art. 481 del c.p.c. il precetto diventa inefficace se entro novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione.

L'art. 482 del c.p.c. prevede che l'esecuzione non possa essere iniziata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso, a meno che il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato, non autorizzi l'immediata esecuzione, con o senza cauzione, qualora sussista pericolo nel ritardo.