(massima n. 1)
Nell'assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo all'assicurato è autonoma e distinta dall'obbligazione risarcitoria dell'assicurato verso il danneggiato, e ciò anche nell'eventualità in cui l'indennità venga pagata - materialmente - direttamente al terzo ai sensi dell'art. 1917, comma secondo, c.c.. Da ciò consegue che, non sussistendo un rapporto immediato e diretto tra l'assicuratore ed il terzo, quest'ultimo, in mancanza di una normativa specifica come quella della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata - che, in controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno a seguito di infortunio sul lavoro proposta dal lavoratore nei confronti della società datrice di lavoro e della compagnia assicuratrice di quest'ultima, aveva negato la legittimazione passiva della società di assicurazioni - ed ha, conseguentemente, escluso l'interesse della società assicuratrice a proporre ricorso incidentale per cassazione, per essere la pronuncia impugnata ad essa favorevole).