(massima n. 1)
In tema di assicurazione della responsabilitā civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato non č riferibile alla sola quota di responsabilitā dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilitā tra i condebitori solidali, ma si estende potenzialmente a tutto quanto l'assicurato deve pagare al terzo danneggiato nei limiti del massimale, atteso che una diversa interpretazione contrasterebbe con il tenore letterale dell'art. 1917 c.c. e priverebbe di concreta tutela l'assicurato rispetto alla quota di responsabilitā posta a carico del condebitore solidale, nel caso in cui quest'ultimo sia insolvibile o di difficile solvibilitā.