Storia e ragione degli artt. 1904, 1905
Il cod. comm. 1882 stabiliva che poteva assicurare non solo il proprietario (che l'ipotesi più nota), ma anche il creditore che ha privilegio o ipoteca sulla cosa, e — aggiungeva poi più in generale —chiunque ha un interesse reale e legittimo o una responsabilità per la conservazione di essa (cosa) : affermava in sostanza che poteva assicurare chiunque avesse un interesse reale o legittimo, essendo tutte le ipotesi precedenti indicate a puro titolo d'esempio
Il nuovo codice adotta invece la formula sanzionatoria : il contratto nullo se nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio non esiste un interesse. Ci si preoccupa pere soltanto dell'inesistenza iniziale, e non di quella sopravvenuta.
Se la norma sull'interesse, che e posta ormai in tutte le legislazioni, può dirsi fondamentale, quella del primo comma dell'art. 1905 che indica l'oggetto e i limiti della prestazione dell'assicuratore e perciò in un certo senso collegata alla prima — è invece del tutto pleonastica, non essendo che la ripetizione — per la parte relativa alle assicurazioni contro i danni — della definizione dell'
art. 1882 del c.c..
Quanto all'assicurazione del profitto sperato — concetto quest'ultimo che si inquadra anch'esso nel concetto di interesse (valore) e sa ricordare che il vecchio codice la dichiarava lecita soltanto nei casi preveduti dalla legge, cioè nell'assicurazione dei prodotti del suolo (art. 446) e nell'assicurazione trasporti (art. 447). Molte leggi straniere invece considerano coperto il profitto, senza limite di rami, solo quando è espressamente convenuto.
I progetti 1921 e 1925 hanno adottato la stessa soluzione nei limiti di un interesse legittimo (prog. 1921) o di una ragionevole previsione (prog. 1925) : e attraverso il progetto 1940 e senza la posizione espressa dei limiti sopra indicati, la soluzione e passata nel nuovo codice che dichiara assicurabile il profitto sperato mediante apposita convenzione.
Concetto di interesse
Per interesse s'intende un rapporto economico tra una persona e una cosa : è questa la definizione più autorevole e più corretta, essendo quelle che concepiscono l'interesse come il valore di una cosa o come la cosa in funzione del valore basate sull'equivoco tra interesse e valore cioè tra rapporto e valore del rapporto.
L'interesse può essere concepito in modo soltanto soggettivo cioè in relazione ad un soggetto determinato o determinabile (interesse soggettivo) (ad es. l'interesse di proprietà di un Tizio sulla cosa).
Una concezione oggettiva assoluta (c. d. interesse obbiettivo assoluto) cioè l'interesse in sè, indipendente da un qualsiasi soggetto (ad es. il diritto di proprietà sulla cosa), e in contradizione logica con qualsiasi definizione dell'interesse, che ha sempre una base soggettiva (non vie rapporto se manca uno degli elementi tra i quali intercorre) ; e assolutamente incompatibile con il concetto e la funzione dell'assicurazione quale si e affermata fin dai primordi, giacché il fatto che chiunque possa chiedere il risarcimento di un sinistro che colpisca un interesse, senza che egli ne sia titolare, pub condurre direttamente al gioco e alla scommessa ; è infine in pieno contrasto con il sistema di diritto assicurativo positivo di ogni paese.
L'impostazione dogmatica dell'assicurazione contro i danni sull'interesse subbiettivo va però intesa
cum grano sails, se non si vuole paralizzare l'assicurazione nei casi nei quali la vita dei traffici rende impossibile la determinazione preventiva del titolare dell'interesse. E cosi, come accede per la cosa assicurata, anche per la persona titolare dell'interesse è necessaria una certa astrattezza. Se in linea generale il titolare dove essere determinato fin dal momento della conclusione del contratto, in certi casi basterà che venga determinato in seguito, al più tardi al momento del sinistro : sia perché nel frattempo è indifferente sapere chi sia (assicurazione per conto di chi spetta), sia perché, pur sapendolo, si ammette it trasferimento del rapporto assicurativo (alienazione delle cose assicurate).
In questi casi alla determinatezza si sostituisce la determinabilità: ma siamo sempre sulla base dell'interesse subbiettivo, e non su quella dell'interesse oggettivo in senso assoluto, cioè dell'interesse in sè, indipendente, anche nella fase del sinistro, dal titolare.
Sua posizione dogmatica nel contratto e speciali suoi rapporti col rischio
Si dice correntemente, e sulla base di tutte le legislazioni moderne, che l'interesse è elemento fondamentale dell'assicurazione contro i danni. Ma quale è la sua esatta posizione dogmatica nel contratto ?
a) La teoria più recente tende a dichiararlo l'oggetto del contratto, contrapponendosi cosi alle teorie tradizionali che vedevano l'oggetto del contratto di assicurazione contro i danni nella cosa assicurata o nel rischio.
Ma quella teoria — e cosi è a dirsi per quelle tradizionali — non merita accoglimento. Oggetto di un contratto obbligatorio sono le obbligazioni che ne discendono o più indirettamente le prestazioni che costituiscono l'oggetto delle obbligazioni : ed è evidente che nè l'interesse, né la cosa assicurata, nè il rischio sono l'obbligazione o la prestazione dell'assicuratore.
Se non è corretto sotto il profilo dogmatico, tuttavia si può parlare di oggetto del contratto in senso figurato per indicare la cosa su cui verte il contratto (ad es. la cosa venduta nella compravendita). In tal caso a prima vista sembra che in tale senso l'oggetto sia l'interesse e non il rischio perché si assicura non il rischio ma contro il rischio : ma, dato che contro il rischio si assicura non un rapporto con una cosa, bensì la cosa a causa di un rapporto con essa, sarebbe pia esatto ritenere oggetto del contratto la cosa.
Qual è allora l'esatta posizione in contratto dell'interesse e rispettivamente della cosa e del rischio ? E quale e la reciproca correlazione ?
Il rischio in senso assicurativo consiste, come già sappiamo, nella possibilità di un evento (generalmente o tipicamente) provocatore di bisogno e più precisamente, nell'assicurazione contro i danni, nella possibilità di un evento provocatore di danno (pia brevemente : dannoso). Ora la possibilità di un evento diviene possibilità di un evento dannoso quando incombe su una cosa alla quale si assicura abbia interesse economico : possibilità astratta di un evento, cosa cui incombe, interesse alla cosa, sono dunque tutti elementi essenziali e complementari del rischio assicurativo. L'interesse e dunque, insieme alla cosa, un elemento del rischio assicurativo piuttosto che essere, come si e affermato, questo un elemento essenziale di quello o la condizione di assicurabilità di quello. La posizione dogmatica dell'interesse in contratto e quindi la stessa degli altri elementi complementari cioè della cosa e della possibilità astratta di un evento, cioè si riassume nella posizione dogmatica del rischio in senso assicurativo.
Questa posizione già l'abbiamo delineata trattando del problema della causa e del sinallagma del contratto. Posto che oggetto del contratto obbligatorio sono le obbligazioni che ne discendono e che la causa e data dalla funzione economica obbiettiva alla quale tali obbligazioni — e perciò il contratto — tendono, si che l'uno e l'altra non sono che due aspetti dello stesso fenomeno del contratto visto ora sotto il profilo della struttura, ora sotto i1 profilo della funzione, ne discende che:
- Sotto l'aspetto della struttura del contratto, l'interesse, insieme alla cosa e alla possibilità dell'evento, essendo elemento del rischio assicurativo costituisce uno degli elementi del presupposto al quale e subordinata l'obbligazione dell'assicuratore si che non esistendo
ab initio o venendo successivamente meno l'interesse, non esiste
ab initio o viene successivamente meno la possibilità del verificarsi del presupposto e quindi, mancando la pendenza del presupposto, il rapporto non può sorgere (contratto nullo) o, nel secondo caso, si estingue (risoluzione del contratto).
- Sotto l'aspetto della causa del contratto, l'interesse sempre insieme alla cosa e alla possibilità dell'evento, cioè come elemento dell'interesse un bene passivo cioè il non sorgere, anche soltanto eventuale, di un debito.
Il rapporto deve essere di natura economica tale che il sinistro provochi un danno diretto ; mentre non e necessario che esso consista in un diritto reale sulla cosa. D'altro canto, deve trattarsi di rapporto economico diretto o, come diceva il vecchio codice, di un interesse reale : tale non e ne un rapporto puramente morale, né un rapporto economico indiretto, quale quello di un creditore chirografario al bene del debitore.
Elementi dell'interesse : persona, cosa, rapporto
Definito l'interesse come un rapporto economico tra una persona e una cosa occorre vedere quali sono questi elementi e precisamente : a) la persona ; b) la cosa ; c) la natura del rapporto.
a) Per ciò che riguarda la persona, basta limitarsi a richiamare quanto si e detto poc'anzi, cioè che l'interesse si imposta su base soggettiva cioè in considerazione di una persona determinata. All'applicazione rigorosa di questo principio si fa talvolta per ragioni pratiche eccezione non nel senso di astrarre per sempre dalla persona (interesse obbiettivo), ma di astrarvi solo fino al momento del sinistro, lasciandolo cioè indeterminato o permettendo il suo mutamento fino al momento nel quale viene nettamente determinato. E ciò avviene :
b) nell'assicurazione per conto di chi spetta (cfr.
art. 1891 del c.c.) ; in caso di alienazione delle cose assicurate (cfr.
art. 1918 del c.c.).
c) La cosa che costituisce l'oggetto dell'interesse deve naturalmente essere ben determinata o quanto meno determinabile all'atto della conclusione del contratto. Essa può consistere in cosa materiale, semplice o composta, ovvero in una universalità di cose. Quest'ultima ipotesi non va confusa con quella di una pluralità di cose distinte : l'universalità di cose costituisce di regola l'oggetto di un interesse unico, nella pluralità di cose, invece, ciascuna cosa e l'oggetto di un distinto interesse. La distinzione ha particolarmente rilievo agli effetti della applicazione della norma dell'
utile per inutile non vitiatur.
E dubbio, invece, se possa consistere in una cosa immateriale, e particolarmente in un diritto, come nell'assicurazione del credito, giacché rimane dogmaticamente da approfondire se il diritto costituisce l'oggetto dell'interesse, o non piuttosto l'interesse stesso, it cui oggetto sarebbe dato dalla cosa che costituisce l'oggetto del diritto.
Ed è anche dubbio se, anziché in una cosa determinata o determinabile, possa coincidere, come ritiene una dottrina corrente, col patrimonio, inteso come situazione economica (attiva o passiva) dell'interessato, come si pretende accada nell'assicurazione di responsabilità e nella riassicurazione : sicché rimane dogmaticamente da approfondire se anche il patrimonio — concetto in fondo negativo che nasconde l'incapacita di individuare l'oggetto dell'interesse nell'assicurazione contro il sorgere di un debito — oggetto non sia la cosa danneggiata, alla quale il danneggiante avrebbe un interesse per effetto della responsabilità e il riassicuratore un interesse per effetto dell'obbligazione assunta con il contratto d'assicurazione ovvero, meglio ancora, non possa concepirsi un interesse di natura negativa e considerarsi oggetto getto dell'interesse un bene passivo cioè il non sorgere, anche soltanto eventuale, di un debito.
d) il rapporto deve essere di natura economica tale che il sinistro provochi un danno diretto ; mentre non e necessario che esso consista in un diritto reale sulla cosa. D'altro canto, deve trattarsi di rapporto economico diretto o, come diceva il vecchio codice, di un interesse reale : tale non e ne un rapporto puramente morale, né un rapporto economico indiretto, quale quello di un creditore chirografario al bene del debitore.
Categorie di interessi :
interessi sulla sostanza della cosa ; interessi concorrenti ; interessi sul profitto sperato
Di interessi esistono varie categorie : e sono state classificate secondo van criteri (passati, presenti, futuri ; primari, secondari ecc.). La classificazione più. significativa attiene alla natura del rapporto : si 'intende che pere essa non può applicarsi all'interesse al patrimonio, qualora lo si ammetta, giacché l'interesse al patrimonio ha sempre la stessa natura (si dice : signoria di fatto).
Secondo la loro natura abbiamo dunque :
a) interesse sulla sostanza della cosa o, come altri meno correttamente si esprimono, interesse di proprietà. E quindi interesse sulla sostanza tanto quello del proprietario in senso giuridico, quanto quello dell'enfiteuta o del possessore e in genere di chi si trovi in con-dizioni di risentire in caso di sinistro quel danno che normalmente risente il pieno proprietario (ad es. il compratore non ancora proprietario, il venditore non pin proprietario quando su di essi incombe il rischio della cosa).
b) interessi c. d. concorrenti, cioè quegli interessi, che, pur non essendo sulla sostanza della cosa, hanno per oggetto diretto la cosa e sono quindi concorrenti con l'interesse sulla sostanza : cosi l'interesse dell'usufruttuario, l'interesse di chi ha un diritto di use o di abitazione, o del creditore che ha privilegio o ipoteca sulla cosa (v. il vecchio codice art. 423). Tali interessi si chiamano concorrenti perché elidono l'interesse sulla sostanza non già perché con quello costituiscono elementi di un solo interesse complessivo (e quindi oggettivo) sulla cosa, ma perché il loro valore va a scontare il valore dell'interesse sulla sostanza eventualmente fino anche ad eliminarlo : perciò nel caso della sola assicurazione dell'interesse sulla sostanza, l'interesse del creditore privilegiato o ipotecario a automaticamente garantito dalla surroga legale reale dell'indennità alla cosa (
art. 2742 del c.c.) e nel caso di assicurazione dell'interesse sulla sostanza e di uno o più interessi concorrenti si ha non già doppia assicurazione in senso tecnico ma doppia garanzia si che l'assicuratore (o gli assicuratori) risarcirà il danno effettivamente subito da ciascuno.
c) interesse del profitto sperato che in caso di sinistro dà luogo a lucro cessante in senso tecnico. Tale interesse non e dato da un rapporto che ha per oggetto una aspettativa bensì da un rapporto di aspettativa che ha per oggetto la cosa. L'aspettativa del profitto non è dunque l'oggetto del rapporto, ma il rapporto stesso. Esso è un rapporto a se stante e non un accessorio del rapporto sulla sostanza della cosa : infatti non soltanto può spettare a persona diversa, ma può accadere che il danno colpisca l'interesse sul profitto senza che colpisca anche l'interesse della sostanza, e comunque pub essere assicurato anche separatamente. Anzi vi è un ramo di assicurazione che copre tipicamente un profitto sperato : l'assicurazione dei prodotti di cui all’
art. 1908 del c.c..
A norma dell'art. 1905, l'assicurazione copre l'interesse del profitto sperato soltanto se vi è una convenzione espressa al riguardo.
Mancanza iniziale o successiva dell'interesse : conseguenze
Da quanto abbiamo detto
supra sulla posizione dogmatica dell'interesse nel contratto, discendono delle logiche conseguenze in caso di mancanza iniziale o di cessazione successiva dell'interesse :
a) Nel caso di mancanza prima dell'inizio di efficacia del contralto, non potendosi mai verificare il presupposto dell'obbligazione dell'assicuratore e non esistendo perciò la causa del contratto, questo è nullo (così esplicitamente l’art. 1904, e già per l'altro elemento del rischio assicurativo, la possibilità dell'evento, l'art. 1895). In caso d'assicurazione di più interessi trova applicazione l’
art. 1419 del c.c..
b) Nel caso di cessazione durante la vita del contratto, venendo meno la possibilità del verificarsi del presupposto dell'obbligazione dell'assicuratore e venendo meno perciò la causa del contratto, questo si risolve. E a questo risultato si perviene anche mediante l'applicazione analogica dell'art. 1896 che contempla l'ipotesi di cessazione della possibilità dell'evento, applicazione che avrà luogo anche per le modalità di risoluzione e il destino del premio.
Del risarcimento del danno
La cosa che costituisce l'oggetto dell'interesse ha un valore economico oggettivo. Questo valore rientra nel patrimonio dell'assicurato nei limiti del suo interesse si parla cosi, poco correttamente sotto un profilo rigorosamente logico, ma per sintesi, di un valore oggettivo dell'interesse. Per effetto del sinistro che distrugge in tutto o in parte A bene si ha quindi una estinzione totale o parziale del valore del bene nei limiti del interesse, cioè del valore dell'interesse. Tale estinzione dicesi danno (sul valore:
art. 1908 del c.c.).
L'assicuratore deve risarcire il danno (danno emergente, o, con convenzione espressa, lucro cessante) (art. 1905) ma non determinate un lucro. Per conseguenza :
a) l'assicuratore deve risarcire il danno e non effettuare una prestazione di valore superiore, anche se vi e soprassicurazione (
art. 1909 del c.c.). L'assicuratore deve risarcire il danno nei limiti del contratto (art. 1905). Per conseguenza, in caso di assicurazione parziale (
art. 1907 del c.c.), salvo convenzione contraria, risarcisce il danno in proporzione della quota di valore da esso assicurato ;
b) in caso di assicurazione presso più assicuratori, ciascun assicuratore o risarcisce pro quota o, se ha pagato di più, ha azione di regresso verso gli altri (
art. 1910 del c.c.), e in caso di coassicurazione ciascun assicuratore risarcisce il danno pro quota (art. 1911) ;
c) in caso di obbligo di responsabilità di un terzo, l'assicuratore che ha risarcito il danno è surrogato nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile (
art. 1916 del c.c.). L'assicuratore deve risarcire il danno nei modi stabiliti nel contratto e cioè o quando e possibile mediante restituzione
in integrum delle cose assicurate ; o mediante pagamento d'una somma di denaro equivalente al valore danneggiato.