(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, l'obbligazione risarcitoria gravante sul danneggiante (che dā luogo ad un debito di valore) va distinta da quella, gravante sull'assicuratore, che ha per oggetto l'indennizzo derivante dal contratto assicurativo e che pertanto ha natura pecuniaria anche quando č adempiuto direttamente nei confronti del danneggiato; tuttavia, il quantum di quest'ultimo, almeno sino al limite del massimale di polizza, va commisurato al debito di valore che grava sul danneggiante assicurato; con la conseguenza che, se tra le componenti del danno dovute al danneggiato dall'assicurato vi č il ritardo nel pagamento, liquidato con la tecnica degli interessi, vi č tenuto l'assicuratore, sino al limite del massimale di polizza, non in quanto interessi gravanti su un suo debito, ma quali componenti dell'indennizzo che egli dovrebbe versare al suo assicurato e che, per effetto dell'azione diretta, paga direttamente al danneggiato.