(massima n. 1)
L'assicuratore della responsabilità civile per la circolazione di veicoli a motore o natanti, convenuto dal danneggiato con l'azione diretta, non può essere condannato al pagamento degli interessi moratori e al risarcimento del danno da svalutazione monetaria con riguardo alle somme da lui offerte al danneggiato e da questi rifiutate perché ritenute inadeguate, stante la possibilità per il danneggiato di accettarle con riserva di imputarle alla liquidazione definitiva.