(massima n. 1)
La clausola di un contratto di assicurazione della responsabilitā civile contrattuale, a mente della quale la garanzia assicurativa č prestata per ogni sinistro di importo rientrante tra un ammontare minimo ed uno massimo, va interpretata nel senso che la nozione di "sinistro", adottata dalle parti, non possa che essere riferita all'evento di danno considerato unitariamente, e non scomposto nei singoli episodi che ne integrano l'essenza giuridico-economica, rappresentata dalla perdita patrimoniale subita dal danneggiato, senza che assuma rilievo, in proposito, la circostanza del frazionamento dell'unica condotta criminosa, integrante gli estremi della fattispecie a formazione progressiva. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la garanzia per i danni causati a terzi dal dipendente dell'assicurato, sul presupposto che pur avendo questi commesso molteplici furti, ciascuno di essi aveva causato danni inferiori all'ammontare della franchigia contrattuale).