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Articolo 409 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione

Dispositivo dell'art. 409 Codice di procedura penale

1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista dall'articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare(1).

2. Se non accoglie la richiesta, il giudice entro tre mesi fissa la data dell'udienza in camera di consiglio [127] e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa [90] dal reato. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa(9). Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127(2). Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia(3).

3. Della fissazione dell'udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello [412 2](4).

4. A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste(3).

5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare [418]. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419(5).

[6. L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127 comma 5.](6)(7)(8)

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
2. Se non accoglie la richiesta, il giudice entro tre mesi fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall’articolo 127. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia.
[omissis]

__________________

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)

[omissis]

2. Se non accoglie la richiesta, il giudice entro tre mesi fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall’articolo 127. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia.

[omissis]

(1) L'indagato può chiedere l'ingiusta detenzione entro due anni dal giorno della notificazione ex artt. 314, comma 3, e 315, comma 1.
(2) Tale decisione dovrebbe quindi essere adottata con il possibile contributo dialettico delle parti, tuttavia i destinatari dell'avviso non hanno l'obbligo di presenziare all'udienza ex art. 127, comma 3, il quale recita che essi sono sentiti solo "se compaiono".
(3) Comma modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103.
(4) Si ricordi che al Procuratore generale è riconosciuto, ex art. 412, il potere di avocare a sé le indagini anche in caso di mancato esercizio dell'azione penale, se dipende da un'insufficiente valutazione della fondatezza della notizia di reato.
(5) In questo caso il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa dal reato il decreto di fissazione della udienza preliminare, nel quale sono enunciati gli elementi previsti all'articolo 417 comma 1 lettere a), b), c) del codice, ex art. 128 disp. att. del presente codice.
(6) Si considera inoppugnabile il provvedimento di archiviazione emesso in forma di decreto ex artt. 409, comma 1, o 410, comma 2.
(7) L'impugnazione può avvenire solo per mancata o intempestiva notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza o per mancato rispetto dei termini partecipativi.
(8) Comma abrogato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103.
(9) Periodo inserito dall'art. 22, co. 1, lett. g) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia). La modifica si applica nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il 30 dicembre 2022: cioè, trova applicazione dal 30 giugno 2023.

Ratio Legis

Alla luce del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 Cost., il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale: ossia, il pubblico ministero deve valutare la fondatezza di ciascuna notizia di reato e, dopo le indagini, deve scegliere se esercitare o meno l’azione penale. Ebbene, se l’azione penale è obbligatoria, è necessario che uno strumento tecnico che renda effettivo l’adempimento di tale obbligo da parte del pubblico ministero. Lo strumento è quello dell’archiviazione: ossia, un controllo del giudice sul mancato esercizio dell’azione penale.

Spiegazione dell'art. 409 Codice di procedura penale

Espletate tutte le attività di indagine necessarie ai fini delle determinazioni circa l’esercizio dell’azione penale (art. 326 del c.p.p.), il pubblico ministero deve decidere se esercitare l’azione penale oppure richiedere l’archiviazione.

L’azione penale rappresenta l’atto con cui il pubblico ministero richiede al giudice di decidere sull’imputazione formulata. In questo modo, si instaura il processo penale in senso stretto: si determina l’esercizio della giurisdizione penale e si innesca la sequenza processuale destinata a sfociare nell’emanazione di una sentenza.

Per contro, se il pubblico ministero ritiene che non ci siano elementi per esercitare l’azione penale, egli presenta una richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari. Quindi, la richiesta di archiviazione è l’atto con cui il pubblico ministero manifesta la propria volontà di non esercitare l’azione penale in relazione ad una determinata notizia di reato.

L’art. 409 c.p.p. precisa i provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione.

Il comma 1 stabilisce che, se la persona offesa non ha presentato opposizione o ha presentato opposizione inammissibile ex art. 410 del c.p.p. e se il giudice ritiene di accogliere la richiesta di archiviazione, allora il giudice si limita a pronunciare de plano decreto motivato di archiviazione ed a restituire gli atti al pubblico ministero. Il decreto è impugnabile con reclamo innanzi al tribunale monocratico nei casi di nullità di cui al comma 1 dell’art. 410 bis del c.p.p..

In tal caso, l’indagine preliminare può concludersi senza che l'indagato ne venga mai a conoscenza. Tuttavia, se durante le indagini è stata applicata la misura della custodia cautelare nei confronti dell’indagato, il provvedimento di archiviazione è notificato alla persona sottoposta ad indagini. Ciò al fine di permettergli di valutare se proporre domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione subita, entro due anni dalla notificazione.

Invece, ai sensi dei commi 2 e 3, se il giudice ritiene di non accogliere la richiesta poiché valuta che ci siano gli elementi per l’esercizio dell’azione penale (o, almeno, per la prosecuzione delle indagini), il giudice fissa un’apposita udienza in camera di consiglio (nelle forme dell’art. 127 del c.p.p.), dandone avviso al pubblico ministero, all’indagato ed alla persona offesa. Inoltre, il giudice dà comunicazione della fissazione dell’udienza anche al procuratore generale presso la corte di appello.
Fino al giorno dell’udienza, gli atti restano depositati in cancelleria e il difensore ha facoltà di estrarne copia.

Sempre il comma 2 (come modificato dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) precisa che l’indagato e la persona offesa sono anche informati della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

I commi 4 e 5 precisano le decisioni che il g.i.p. può adottare all’esito dell’udienza in camera di consiglio. Nello specifico:
  1. se accoglie la richiesta di archiviazione, il giudice pronuncia ordinanza di archiviazione. L’ordinanza di archiviazione è impugnabile con reclamo innanzi al tribunale monocratico nei casi di nullità di cui al comma 2 dell’art. 410 bis del c.p.p.;
  2. se ritiene che le investigazioni svolte siano incomplete, il g.i.p. indica con ordinanza al pubblico ministero le ulteriori indagini, fissando il termine entro cui tali altre indagini devono essere svolte. Ciò non priva il pubblico ministero di presentare eventualmente una seconda richiesta di archiviazione qualora, eseguite le ulteriori indagini, propenda comunque per la mancanza dei presupposti per esercitare l'azione penale;
  3. se non accoglie la richiesta di archiviazione e ritiene le indagini complete, il giudice dispone con ordinanza che il pubblico ministero formuli l’imputazione entro dieci giorni. Entro due giorni dalla formulazione dell’imputazione, il giudice fissa con decreto l’udienza preliminare.

Come precisato dall’art. 410 del c.p.p., quando la persona offesa presenta un’opposizione alla richiesta di archiviazione e tale opposizione sia ammissibile, trovano applicazione i commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 409 c.p.p.: il giudice deve fissare l’udienza in camera di consiglio e darne avviso al pubblico ministero, all’indagato e alla persona offesa; all’esito dell’udienza in camera di consiglio, il g.i.p. può decidere se archiviare, disporre ulteriori indagini o disporre l’imputazione coatta.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
La legge delega detta al legislatore delegato i criteri da rispettare nella previsione della disciplina relativa all’informazione rispetto ai programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale.
Al fine di dare attuazione al predetto criterio, sono state introdotte norme specifiche e coordinate nel codice di procedura penale, che prevedono, accanto all’informazione della facoltà, per la persona sottoposta alle indagini, in occasione del primo contatto con l’autorità procedente, di accedere ai programmi di giustizia riparativa, come disciplinati nel complesso normativo organico di nuova creazione, analoghi avvisi al medesimo ed altresì anche alla persona offesa in occasione della fissazione dell’udienza a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione.

Massime relative all'art. 409 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 43885/2018

È abnorme, per la stasi processuale che ne deriva, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, disposta l'archiviazione, restituisca gli atti al pubblico ministero per la liquidazione delle spese di custodia dei beni in sequestro, spettando la relativa competenza al giudice dell'esecuzione, quale "magistrato che procede" ai sensi dell'art. 168 del T.U. sulle spese di giustizia.

Cass. pen. n. 40984/2018

Costituisce atto abnorme ricorribile per cassazione anche dalla persona sottoposta ad indagine il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., che il pubblico ministero formuli l'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta.

Cass. pen. n. 14739/2018

Deve essere annullato, per violazione del diritto di difesa e, quindi, del principio del contraddittorio, il provvedimento di archiviazione del giudice per le indagini preliminari adottato anteriormente alla scadenza del termine - decorrente dalla data di notificazione dell'avviso alla parte offesa della richiesta medesima - previsto dall'art. 408, comma 3, cod. proc. pen., per la proposizione di un eventuale atto di opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero.

Cass. pen. n. 49093/2017

È inammissibile il ricorso per cassazione dell'indagato avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che non accolga la richiesta di archiviazione e disponga la formulazione dell'imputazione ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen.; tuttavia, qualora tale provvedimento non sia preceduto dal contradditorio in camera di consiglio, l'imputato potrà eccepire la mancata comunicazione dell'avviso previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen. in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, dinanzi al giudice del dibattimento.

Cass. pen. n. 49046/2017

In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, la persona offesa ha l'onere di indicare, a pena di inammissibilità dell'opposizione, soltanto le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta del pubblico ministero, ed il giudice per le indagini preliminari è tenuto a valutare tali ragioni che, se non inammissibili, impongono la fissazione dell'udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 409, comma 2, cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il decreto di archiviazione con cui il giudice per le indagini preliminari, senza motivare sull'inammissibilità dell'opposizione con riferimento alle ragioni del dissenso riferite alla tenuità del fatto, ha disposto "de plano" l'archiviazione, rilevata la mancanza di specifiche richieste di integrazione istruttoria).

Cass. pen. n. 30685/2017

Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto non è ricorribile per cassazione, se non per far valere una nullità di cui all'art. 127 cod. proc. pen - come espressamente previsto dall'art. 409, comma sesto, cod. proc. pen. - in quanto, non essendo iscrivibile nel casellario giudiziale, trattandosi di provvedimento non definitivo, e non essendo, pertanto, lesivo della posizione dell'indagato, non vi è interesse da parte di quest'ultimo ad impugnare.

Cass. pen. n. 28532/2017

Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale, è consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contrddittorio formale e, pertanto, non possono essere oggetto di censura le valutazioni poste a fondamento dell'ordinanza di archiviazione, essendo al riguardo il giudice del tutto libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell'organo titolare dell'accusa e da quelle esposte dalla persona offesa in sede di opposizione.

Cass. pen. n. 26875/2017

Non è abnorme il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che, nel rigettare la richiesta di archiviazione formulata nei confronti dell'indagato, ha indicato la necessità di ulteriori indagini non in relazione al fatto - reato per il quale era stata disposta l'iscrizione del nominativo nel registro delle notizie di reato, ma in ordine ad un illecito diverso, non immediatamente collegato a quello per la quale era stata richiesta l'archiviazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che il provvedimento, pur caratterizzato da un ambito di estensione singolarmente lato, non si pone completamente al di fuori, in termini di eccentricità, rispetto ai poteri assegnati al Gip dall'ordinamento).

Cass. pen. n. 23048/2017

Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale, è consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale e, pertanto, non possono essere oggetto di censura le valutazioni poste a fondamento dell'ordinanza di archiviazione, essendo al riguardo il giudice del tutto libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell'organo titolare dell'accusa e da quelle esposte dalla persona offesa in sede di opposizione.

Cass. pen. n. 16551/2017

Al fine di valutare l'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice, pur non potendo effettuare una valutazione prognostica dell'esito della investigazione suppletiva e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa, conserva tuttavia il potere-dovere di escludere le richieste investigative che appaiano, con immediata evidenza, superflue o comunque inidonee a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio. (In motivazione, la S.C. ha osservato che l'onere di indicazione posto a carico della persona offesa dall'art. 410, comma primo, cod. proc. pen., è funzionale a consentire al giudicante di sfrondare il procedimento da richieste non serie o meramente esplorative, che sottoporrebbero l'indagato ad un'inutile aggravio della sua posizione processuale).

Cass. pen. n. 7953/2017

Non è censurabile in sede di legittimità, in quanto non integra una nullità per violazione dell'art. 127, comma quinto, cod. proc. pen., il decreto di archiviazione con cui il giudice dichiara inammissibile l'opposizione della persona offesa che propone temi investigativi suppletivi, ritenuti tuttavia superflui dal G.I.P., sulla base di un'interpretazione della norma incriminatrice e/o di altre norme extrapenali di cui si deve tener conto ai fini della sua applicazione. (Fattispecie relativa ad opposizione dichiarata inammissibile per la superfluità dell'individuazione dell'autore di un reato ritenuto dal G.I.P. insussistente).

Cass. pen. n. 510/2017

Il decreto di archiviazione emesso prima della scadenza del termine assegnato alla persona offesa ex art. 408, comma terzo bis, cod. proc. pen. per prendere visione degli atti e presentare eventuale opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero - integrando un'ipotesi di nullità per violazione del contradditorio, ai sensi dell'art. 127, comma quinto, cod. proc. pen. - può essere impugnato con ricorso per cassazione come previsto dall'art. 409, comma sesto, cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 12470/2016

È affetto da abnormità il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che, nel rigettare la richiesta di archiviazione formulata nei confronti dell'indagato e nell'ordinare, legittimamente, l'iscrizione di quest'ultimo e di altri soggetti per ulteriori titoli di reato ritenuti configurabili nel fatto investigato, assegni anche al Pubblico Ministero un termine per lo svolgimento delle nuove indagini in relazione alle nuove imputazioni e ai nuovi soggetti.

Cass. pen. n. 40308/2015

È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, nell'accogliere la richiesta di archiviazione formulata nei confronti dell'indagato, e nell'ordinare contestualmente l'iscrizione di quest'ultimo per altri titoli di reato, ritenuti configurabili nel fatto investigato, assegni al pubblico ministero un termine per lo svolgimento delle nuove indagini, in quanto in tale ipotesi non è applicabile la disposizione di cui all'art. 409, quarto comma, cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 14570/2015

Avverso il decreto di archiviazione emesso dal giudice di pace è inammissibile il ricorso per cassazione della persona offesa che non abbia previamente richiesto di essere informata della eventuale richiesta di archiviazione.

Cass. pen. n. 12522/2015

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, comma sesto, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui limita il ricorso per cassazione ai soli casi di nullità per difetto del contraddittorio, non potendo ravvisarsi alcuna violazione né del diritto di difesa (che si esplica nei modi e nelle forme stabilite dal legislatore), né dei principi del giusto processo (stante l'intrinseca differenza tra le sentenze e gli altri provvedimenti - tra cui quelli che dispongono l'archiviazione - sforniti di uno specifico valore decisorio diverso da quello "rebus sic stantibus"), né del principio di uguaglianza (in quanto il predetto limite alla facoltà di impugnazione opera nei confronti di tutte le parti processuali).

Cass. pen. n. 6807/2015

È inammissibile l'impugnazione proposta con ricorso per cassazione dall'indagato, avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che non accolga la richiesta di archiviazione e disponga la formulazione dell'imputazione, ex art. 409, comma quinto, cod. proc. pen., in quanto unico soggetto legittimato ad impugnare è, in tal caso, il pubblico ministero.

Cass. pen. n. 53433/2014

Nell'archiviare "de plano" nonostante l'opposizione proposta dal denunciante, ai sensi del secondo comma dell'art. 410 cod. proc. pen., il giudice delle indagini preliminari deve motivare specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato sia all'inammissibilità dell'opposizione, che può essere dichiarata per omessa indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletive o dei relativi elementi di prova, ovvero per difetto di pertinenza o di rilevanza degli elementi indicati, in quanto inidonei ad incidere sulle risultanze delle indagini preliminari; ove difettino tali condizioni, l'archiviazione "de plano" determina una violazione del contraddittorio censurabile con ricorso per cassazione.

Cass. pen. n. 37658/2014

È legittimo, in quanto rientra nel potere di controllo del giudice sulla completezza e congruità delle indagini previsto dall'art. 409 c.p.p., il provvedimento con cui il G.i.p., all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del P.M., nell'accogliere tale richiesta, ordini all'organo inquirente l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di diversa ipotesi criminosa.

Cass. pen. n. 20563/2014

Quando il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta di archiviazione e ordina di formulare l'imputazione per un reato compreso tra quelli per i quali è prevista la citazione diretta, il pubblico ministero conserva il potere di emettere direttamente il decreto senza dover chiedere la fissazione dell'udienza preliminare, poiché la legge non prevede alcuna deroga espressa rispetto ai criteri generali per la distinzione fra procedimenti con udienza preliminare e procedimenti a citazione diretta, né tale schema procedimentale priva l'imputato della facoltà di domandare una verifica della propria posizione prima del rinvio a giudizio, essendo comunque doverosa la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha rilevato l'abnormità dell'ordinanza del giudice del dibattimento che aveva dichiarato la nullità dell'avviso di conclusione indagini e del decreto di citazione a giudizio emessi dal pubblico ministero senza richiesta di previa fissazione dell'udienza preliminare).

Cass. pen. n. 18861/2014

Nel procedimento per reati di competenza del giudice di pace, l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione consente unicamente la realizzazione di un contraddittorio cartolare, all'esito del quale il giudice, se accoglie la richiesta del P.M., decide "de plano", non essendo prevista la celebrazione dell'udienza camerale, con la conseguenza che non possono essere esaminate, in sede di legittimità, censure afferenti alla congruenza della motivazione del decreto o all'inammissibilità dell'opposizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il decreto impugnato che, pur senza dare espressamente atto dell'opposizione, aveva articolato una motivazione la quale teneva conto delle questioni proposte dalla persona offesa).

Cass. pen. n. 10989/2014

È abnorme, in quanto emesso in carenza assoluta di potere, il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari, nel disporre l'archiviazione del procedimento, condanna l'indagato al pagamento delle spese processuali, giacché, non essendo stata esercitata l'azione penale, neppure può essere compiuto alcun accertamento diverso da quello concernente i motivi dell'archiviazione.

Cass. pen. n. 4319/2014

In materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione. (La Suprema Corte ha precisato che, nelle suddette ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.)

In materia di provvedimenti del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di archiviazione, le disposizioni contenute nell'art. 409, comma quarto e 5 cod.proc.pen., devono formare oggetto di rigorosa interpretazione, al fine di evitare qualsiasi ingerenza dell'organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa.

Cass. pen. n. 1557/2014

Non è ammissibile il ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione pronunciata sul presupposto erroneo della omessa presentazione della querela da parte della persona offesa, sia perché detto motivo esula dai rigorosi limiti fissati dall'art. 409, comma sesto, cod. proc. pen., che fa rinvio all'art. 127, comma quinto, stesso cod.; sia perché, nel caso rappresentato, può essere validamente esperito il rimedio della richiesta di riapertura delle indagini.

Cass. pen. n. 29936/2013

L'ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma sesto dell'art. 409 c.p.p. il quale rinvia all'art. 127, comma quinto, cod. proc.pen., che sanziona con la nullità l'inosservanza delle norme concernenti la citazione e l'intervento delle parti in camera di consiglio. (Fattispecie in cui la Corte ha accolto il ricorso della persona offesa che, avendo richiesto di essere informata in caso di richiesta di archiviazione, non aveva ricevuto alcun avviso).

Cass. pen. n. 28432/2013

La ritardata trasmissione al GIP dell'opposizione tempestivamente proposta rende nullo, per violazione del principio del contraddittorio, il provvedimento di archiviazione emesso "de plano".

Cass. pen. n. 23857/2013

Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione il privato danneggiato dal reato commesso dal consulente tecnico che incorra in colpa grave nell'espletamento dell'incarico (art. 64, comma secondo, c.p.c.), trattandosi di fattispecie incriminatrice lesiva solo dell'interesse della collettività al corretto funzionamento dell'attività giudiziaria. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che il privato danneggiato dalla consulenza negligente non è titolare dell'interesse leso, ma può assumere esclusivamente la qualità di persona danneggiata dal reato).

Cass. pen. n. 15299/2013

È abnorme l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, in esito all'udienza camerale fissata a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, indichi al P.M. di svolgere l'interrogatorio dell'indagato, non essendo tale atto un mezzo di indagine, bensì solo una garanzia difensiva.

Cass. pen. n. 12980/2013

In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione - ancorché l'inammissibilità possa essere ricollegata, oltre che alla carenza dei requisiti di legittimazione e tempestività, all'enunciazione di temi di prova estranei rispetto all'ipotesi formulata - non è consentito al Gip, in presenza di temi suppletivi di indagine, anche se di presumibile scarsa incidenza, obliterare la regola del contraddittorio, anticipando valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l'opposizione è preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento "de plano" con il rito camerale.

Cass. pen. n. 1052/2013

È abnorme l'ordinanza con cui il Giudice, in esito all'udienza camerale fissata a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, indichi al P.M., tra le ulteriori indagini necessarie, anche l'interrogatorio dell'indagato, non essendo tale atto un mezzo d'indagine, ma uno strumento di garanzia e di difesa

Cass. pen. n. 20742/2012

Il G.i.p., investito di una richiesta di archiviazione successiva al decorso dei termini di durata massima delle indagini, può indicare al P.M. la necessità di svolgere ulteriori indagini, fissando un termine per il loro compimento.

Cass. pen. n. 12987/2012

È abnorme il provvedimento del giudice delle indagini preliminari con il quale, nel rigettare la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, ordini a quest'ultimo la formulazione dell'imputazione anche per fatti diversi da quelli per i quali il procedimento era stato iscritto.

Cass. pen. n. 10877/2012

È inammissibile l'impugnazione proposta dall'indagato avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che respinga la richiesta di archiviazione e disponga la formulazione dell'imputazione (art. 409, comma quinto, c.p.p.), unico soggetto legittimato ad impugnare essendo il pubblico ministero.

Cass. pen. n. 3891/2012

È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p. contestualmente deliberi l'archiviazione del procedimento e disponga la trasmissione degli atti al P.M. ordinandogli di formulare l'imputazione in relazione ad una persona non indagata (nella specie, il denunciante) e per un fatto non oggetto della "notitia criminis". (Fattispecie relativa a denuncia di supposto contenuto calunnioso)

Cass. pen. n. 811/2012

È abnorme il provvedimento con cui il G.i.p., dopo aver disposto l'espletamento delle indagini suppletive sollecitate dalla persona offesa in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M., deliberi l'archiviazione del procedimento e dichiari contestualmente l'inammissibilità dell'opposizione, in assenza di una reiterata formale richiesta da parte del titolare dell'azione penale, a seguito della necessaria valutazione degli esiti dell'approfondimento istruttorio.

Cass. pen. n. 42940/2010

Il Procuratore Generale è legittimato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione qualora non gli sia stato comunicato l'avviso di fissazione dell'udienza di cui all'art. 409, comma secondo, c.p.p.

Cass. pen. n. 33885/2010

Il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero. (La Corte ha poi precisato che il provvedimento di archiviazione adottato nel regime normativo del codice di rito penale del 1930 non produce l'indicato effetto preclusivo).

Cass. pen. n. 23909/2010

Il giudice può provvedere "de plano" sulla reiterata richiesta di archiviazione - proposta a seguito dello svolgimento di indagini suppletive, indicate dal giudice all'esito del contraddittorio camerale - qualora la persona offesa non abbia presentato una nuova opposizione ovvero quest'ultima sia inammissibile.

Cass. pen. n. 8709/2010

Il difensore dell'indagato non ha diritto all'avviso della fissazione dell'udienza camerale conseguente all'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione.

Cass. pen. n. 42884/2009

È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, richiesto dell'archiviazione di un affare iscritto nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, dichiari non luogo a provvedere. (Nel caso di specie, il giudice per le indagini preliminari aveva rilevato il mancato espletamento di indagini preliminari, tali non potendosi qualificare la propedeutica attività investigativa della polizia giudiziaria).

È abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari dichiari non luogo a provvedere su di una richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero sol perché essa si riferisce a procedimento non iscritto nel registro delle notizie di reato ma in quello denominato “mod. 45”

Cass. pen. n. 43262/2008

Non è abnorme il provvedimento con cui il G.i.p., investito della richiesta di archiviazione per un determinato reato, ravvisi nella fattispecie altri titoli di reato, invitando il P.M. a formulare la relativa imputazione, in quanto, una volta formulata la richiesta di archiviazione, il "thema decidendum" non si modella sulla base di una specifica domanda, ma sulla base delle risultanze processuali, dalle quali il G.i.p. può trarre elementi per disporre la formulazione in ordine a ulteriori fatti di reato.

Cass. pen. n. 36167/2008

Non è abnorme e pertanto non è immediatamente ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari respinge l'istanza della persona indagata di prendere visione e ottenere il rilascio di copia degli atti relativi ad un procedimento conclusosi con decreto d'archiviazione, quando tale rigetto sia stato motivato, per un verso, dalla necessità che l'interesse alla richiesta sia riscontrabile in relazione a singoli atti e non alla loro indistinta totalità e, per altro verso, dalla necessità di salvaguardare il diritto alla riservatezza degli altri soggetti cui gli atti del procedimento si riferiscono.

Cass. pen. n. 9566/2008

Nell'udienza camerale celebrata a seguito dell'opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., il giudice deve provvedere all'audizione dell'opponente qualora questi ne abbia fatto domanda. L'eventuale omissione di tale adempimento produce - per il combinato disposto degli art. 127 commi terzo e quinto, 409 comma secondo e 410 comma terzo del codice di rito - una nullità a regime cosiddetto intermedio, la quale, data la presenza dell'interessato, deve essere eccepita immediatamente dopo il mancato compimento dell'atto.

Cass. pen. n. 30775/2007

Non è abnorme, quindi non impugnabile mediante ricorso per cassazione, il provvedimento con cui il Gip, subentrato ad altro magistrato nella celebrazione dell'udienza camerale tenutasi ai sensi degli artt. 409, comma secondo e 410 c.p.p., abbia disposto l'archiviazione del procedimento dopo avere revocato, ritenendole irrilevanti ai fini della decisione, le indagini suppletive disposte dal precedente giudice. (Nel caso di specie, la Corte ha affermato che l'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127, comma quinto, c.p.p., rientrando fra i poteri del giudice quello di revocare gli atti ritenuti giuridicamente inutili o ininfluenti, sulla base di una rivalutazione della situazione processuale).

Cass. pen. n. 28571/2007

È abnorme, perché determina una regressione del procedimento indebita e lesiva del principio costituzionale di ragionevole durata del processo, il provvedimento del G.u.p. che dichiari la nullità dell'atto con il quale il pubblico ministero promuove l'azione ai sensi dell'art. 409, comma quinto, c.p.p. (cosiddetta « imputazione coatta“), sull'erroneo presupposto che tale atto debba essere preceduto, in applicazione dell'art. 415 bis c.p.p., dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Cass. pen. n. 22909/2005

È abnorme, e pertanto ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il Gip, all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M., dopo aver ordinato l'espletamento di nuove indagini, fissi contestualmente una nuova udienza di rinvio per l'ulteriore corso, in quanto crea un vincolo per le valutazioni conclusive del P.M. circa l'idoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio.

Non è abnorme, e pertanto non ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il Gip, all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M., ordini l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti mai prima indagati e per i quali il P.M. non abbia formulato alcuna richiesta, disponendo altresì la prosecuzione delle indagini, in quanto trattasi di decisione che rientra nei poteri di controllo a lui devoluti dalla legge sull'intera notitia criminis.

Cass. pen. n. 899/2005

In tema di archiviazione, qualora, a seguito di opposizione della persona offesa, sia stata fissata udienza ai sensi del combinato disposto degli artt. 409, comma 2 e 410, comma 3, c.p.p., la mancata audizione della stessa persona offesa che, presente all'udienza, abbia formulato espressa richiesta di essere sentita, dà luogo a nullità del procedimento, da classificarsi, però, come a regime c.d. «intermedio» e, pertanto, soggetta alla disciplina di cui all'art. 182, comma 2, c.p.p., per cui essa dev'essere dedotta, a pena di decadenza, attesa la presenza dell'interessato e del difensore, subito dopo il mancato adempimento dell'atto summenzionato. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 5207/2004

È abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, a fronte di richiesta di archiviazione, adotti una decisione interlocutoria di sospensione del procedimento e di investitura della Corte di Giustizia della Comunità Europea, ai sensi dell'art. 234 del trattato istitutivo di detta Comunità, onde ottenere da essa la soluzione di questioni interpretative della normativa da applicare. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, su ricorso degli indagati, a carico dei quali era stato ipotizzato il reato previsto dall'art. 51, comma 2, del D.L.vo n. 22/1997 in materia di rifiuti, ha annullato senza rinvio l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, in adesione a richiesta del pubblico ministero — il quale aveva peraltro avanzato, in subordine, anche richiesta di archiviazione, cui si erano opposte talune associazioni ambientaliste — aveva domandato alla Corte di Giustizia della Comunità Europea una sentenza interpretativa della direttiva CEE n. 442 del 1975, onde verificare la compatibilità con essa di una sopravvenuta normativa statale che escludeva dalla nozione di «rifiuto» il c.d. pet coke, derivante da processi di raffinazione del petrolio ed utilizzabile come combustibile).

Cass. pen. n. 2370/2004

Non è abnorme, ma è, anzi, del tutto legittimo, avuto riguardo alla peculiare disciplina della vocatio in jus davanti al giudice di pace, il provvedimento con il quale quest'ultimo, avendo respinto la richiesta di archiviazione e ordinato la formulazione dell'imputazione, disponga altresì che il pubblico ministero autorizzi la polizia giudiziaria ad effettuare la citazione a giudizio dell'imputato

Cass. pen. n. 1640/2004

Non è abnorme ma è, anzi, del tutto legittimo il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, restando nell'ambito della «notizia» alla quale si riferisce la richiesta di archiviazione, individui un'ipotesi di reato diversa da quella formulata dal pubblico ministero ed inviti quindi quest'ultimo a formulare la relativa imputazione, anche a carico di soggetto precedentemente non iscritto come indagato nel registro delle notizie di reato.

Cass. pen. n. 47120/2003

È abnorme l'ordinanza con la quale il giudice di pace, ritenendo non accoglibile la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, non si limiti (come è nei suoi poteri) ad ordinare la formulazione dell'imputazione, ma ordini anche allo stesso pubblico ministero di far emettere, entro un certo termine, dalla polizia giudiziaria, il decreto di citazione a giudizio dell'imputato.

Cass. pen. n. 39340/2003

Il provvedimento del giudice che, respingendo la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ordini la formulazione dell'imputazione a carico di un indagato ed ordini l'iscrizione della notizia di reato a carico di un altro indagato, non è atto abnorme perché se spetta al P.M. l'esercizio dell'azione penale e la formulazione concreta dell'imputazione, compete al Gip un controllo sull'esercizio di tali poteri che si estende anche ai risultati delle indagini svolte dall'organo requirente (vedi Corte costituzionale nella sentenza n. 478 del 1993). (La Corte ha, in proposito, osservato che, qualora non fosse consentito al Gip intervenire per sanare un errore o l'inazione del pubblico ministero verrebbe violato il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale nei confronti del soggetto non inquisito, in ordine al reato non contestato e in ordine al fatto qualificabile con altro nome iuris).

Cass. pen. n. 26406/2003

In tema di archiviazione, atteso che la relativa richiesta ha per oggetto non la «imputazione» ma la «notizia di reato», deve escludersi che abbia carattere di abnormità l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, non accogliendo detta richiesta, ordini, ai sensi dell'art. 409, comma 5, c.p.p., la formulazione dell'imputazione non solo nei confronti dei soggetti già sottoposti a indagini ma anche di altri, ai quali egli ritenga che la stessa imputazione debba essere estesa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso che avverso il provvedimento del giudice era stato proposto da uno di coloro ai quali doveva estendersi l'imputazione).

Cass. pen. n. 14360/2003

L'inammissibilità dell'opposizione della persona offesa dal reato alla richiesta di archiviazione può derivare esclusivamente dalla mancanza delle condizioni previste dall'art. 410, primo comma, c.p.p.; ne consegue che non possono costituire motivo legittimo di inammissibilità eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell'atto di opposizione, neppure ove attengono ad una valutazione prognostica dell'esito della investigazione suppletiva e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa. (Nella specie, la Corte ha annullato il decreto di archiviazione con il quale il Gip aveva ritenuto inammissibile l'opposizione della persona offesa, in base alla valutazione prognostica sulla valenza probatoria negativa della richiesta di assunzione a sommarie informazioni testimoniali del genitore del querelante, ritenuto inaffidabile in quanto prossimo congiunto).

Cass. pen. n. 8871/2003

È abnorme il provvedimento con cui il giudice, investito di una richiesta di archiviazione, anziché disporre la formulazione dell'imputazione o indicare al pubblico ministero ulteriori indagini, disponga l'acquisizione d'ufficio di atti relativi ad altro procedimento, svolgendo così egli stesso attività di indagine. (Nella specie, la Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento, in quanto il legittimo rifiuto della sua esecuzione da parte del pubblico ministero aveva determinato una stasi del procedimento, non eliminabile se non attraverso il suo annullamento).

Cass. pen. n. 7356/2003

In tema di rigetto della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, il Gip è tenuto ad assicurare l'integralità del contraddittorio, dando avviso al pubblico ministero e all'indagato dell'udienza camerale ex art. 409 c.p.p., e non può restituire de plano gli atti al pubblico ministero con l'ordine di iscrivere il nome della persona indagata nel registro delle notizie di reato, neppure quando dall'esercizio di tale potere da parte del pubblico ministero dipenda la possibilità per il Gip di inviare gli avvisi di rito ai potenziali interessati.

Cass. pen. n. 6500/2003

In caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione per un reato suscettibile di azione mediante citazione diretta ai sensi dell'art. 550 c.p.p., il giudice, salva l'eventualità che l'opposizione stessa debba essere dichiarata inammissibile, non può deliberare de plano l'accoglimento della richiesta formulata dal pubblico ministero, dovendosi procedere mediante fissazione di udienza camerale secondo il combinato disposto degli artt. 409 e 410, norme richiamate «in quanto applicabili» dalle disposizioni generali per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (art. 549 c.p.p.)

Cass. pen. n. 76/2003

In caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il decreto con il quale il giudice per le indagini preliminari accolga de plano detta richiesta è viziato ove non comprenda una motivazione (o comprenda una motivazione solo apparente) della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, in quanto il diritto al contraddittorio della persona offesa viene illegittimamente violato per la mancata adozione del rito camerale, e tale vizio è deducibile mediante ricorso per cassazione.

Cass. pen. n. 37725/2002

In tema di archiviazione, qualora il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero e provveda a fissare la data dell'udienza in camera di consiglio ex art. 409, comma 2, c.p.p. omettendo di darne avviso al procuratore generale, in violazione dell'art. 409, comma 3, c.p.p., detta omissione determina la nullità della successiva ordinanza di archiviazione ex art. 178, comma 1, lett. b), in quanto viene impedita l'iniziativa del procuratore generale nell'esercizio dell'azione penale con riferimento allo specifico potere di avocazione previsto dall'art. 412, comma 2, c.p.p. e in tale ipotesi il provvedimento di archiviazione è ricorribile per cassazione dal P.G., il quale è «parte interessata» all'udienza camerale, a norma dell'art. 127, comma 1, c.p.p., con la conseguenza che l'omessa comunicazione integra anche la specifica nullità contemplata dall'art. 127, comma 5, c.p.p., a sua volta richiamato dall'art. 409, comma 6.

Cass. pen. n. 22149/2002

Alla luce del combinato disposto degli artt. 409, comma 5, e 549 c.p.p. — il quale ultimo prevede, per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in mancanza di specifiche disposizioni, l'osservanza delle norme stabilite per il procedimento davanti al tribunale collegiale solo “in quanto applicabili” — deve escludersi che, a seguito della formulazione dell'imputazione ordinata dal giudice, quando trattisi di reati per i quali, ai sensi dell'art. 550 c.p.p., l'azione penale dev'essere esercitata mediante citazione diretta, il pubblico ministero debba richiedere la celebrazione dell'udienza preliminare anziché provvedere, come di norma, alla emissione del decreto di citazione a giudizio.

Cass. pen. n. 22141/2002

Qualora il pubblico ministero formuli l'imputazione su ordine del giudice, ai sensi dell'art. 409, comma 5, c.p.p., non è per ciò solo tenuto ad esercitare l'azione penale mediante richiesta di fissazione dell'udienza preliminare — peraltro da escludere quando trattisi di procedimento per reati relativamente ai quali l'art. 550 c.p.p. prevede la diretta citazione a giudizio — ma può, venendo sostanzialmente a ritrovarsi nella situazione contemplata dall'art. 405, comma 1, c.p.p., scegliere altre forme di esercizio dell'azione penale, ivi compresa quella consistente nella richiesta di emissione di decreto penale.

Cass. pen. n. 36412/2001

In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, disciplinata in modo unitario dal combinato disposto degli articoli 410, comma 3, e 409, commi 2-5 del codice di rito, la disciplina applicabile - qualora la richiesta di archiviazione sia proposta nel vigore della normativa previgente alla legge 16 dicembre 1999, n. 479, (art. 156 disp. att. c.p.p., abrogato ad opera dell'art. 54 della legge 16 dicembre 1999, n. 479) ed il decreto di archiviazione sia emesso nella vigenza della novella legislativa - in assenza di una disciplina transitoria, è la nuova normativa in quanto la richiesta di archiviazione del pubblico ministero costituisce atto di impulso del procedimento, inidoneo a produrre stabili effetti giuridici sicché non v'è ragione per escludere che gli atti del giudice, che si caratterizzano per la loro assoluta autonomia, debbano, in questa fase, essere disciplinati dalle norme vigenti nel momento in cui vengono adottati.

Cass. pen. n. 35552/2001

Non costituisce atto abnorme perché anticipatorio della decisione il decreto con cui il Gip, nel fissare, ai sensi dell'art. 409, comma 2, c.p.p., l'udienza camerale a seguito di richiesta di archiviazione del pubblico ministero, prospetta eventuali atti di indagine. (Nell'affermare tale principio la Corte ha osservato che non sussistono né pregiudizio né violazione della pienezza del contraddittorio allorché il Gip, con evidente eccesso di zelo motivazionale, indichi eventuali atti d'indagine «fatta salva ogni diversa valutazione» a seguito della fissata udienza camerale che si svolgerà nel contraddittorio fra le parti interessate).

Cass. pen. n. 35209/2001

Il provvedimento con il quale il gip rigetta la richiesta di archiviazione del P.M. e ordina di procedere, mediante iscrizione nel registro degli indagati, anche per reati diversi da quelli ipotizzati dall'accusa, non è abnorme, atteso che costituisce un'emanazione del generale potere di controllo del giudice sul corretto esercizio dell'azione penale e sui risultati delle indagini svolte dal P.M. (secondo quanto affermato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 478 del 1993), consentito dalla legge in forma interlocutoria e non vincolante per il P.M., come tale non idonea a generare situazioni di stasi processuale.

Cass. pen. n. 34717/2001

Non è abnorme e non è altrimenti impugnabile, in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione ex art. 568, comma 1, c.p.p. l'ordinanza con cui il Gip ordini al P.M. la formulazione dell'imputazione e l'iscrizione di un reato ulteriore, rispetto a quello per cui sia stata richiesta l'archiviazione, a carico di un soggetto nei confronti del quale il pubblico ministero non abbia proposto alcuna richiesta.

Cass. pen. n. 31159/2001

A fronte di richiesta di archiviazione per ritenuta infondatezza della notizia di reato e di rituale opposizione alla medesima da parte del denunciante, il quale rappresenti l'esistenza di possibili responsabilità penali a carico di taluno, deve ritenersi abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari il quale, invece di dar luogo allo svolgimento dell'udienza, disponga, con ordinanza emessa de plano, che il pubblico ministero provveda alla compiuta identificazione del soggetto indicato come responsabile ed alla iscrizione del medesimo come indagato nel registro delle notizie di reato; e ciò senza che si possa in contrario far leva sulla disciplina dettata dall'art. 415 c.p.p. (quale novellato dall'art. 16, comma 1, della legge 16 dicembre 1999 n. 479), atteso che detta disciplina non può trovare applicazione al di fuori della specifica e peculiare ipotesi in essa contemplata, e cioè quella ritenuta sussistenza di un fatto ab origine ritenuto qualificabile come reato, i cui autori siano rimasti ignoti.

Cass. pen. n. 28608/2001

L'opposizione alla richiesta di archiviazione compete unicamente alla persona offesa, che deve essere identificata nel titolare del bene giuridico immediatamente leso dal reato. Ne consegue che, poiché l'elemento del danno è del tutto estraneo alla struttura dei reati di falso (la cui obiettività giuridica consiste nella tutela della genuinità materiale e nella veridicità ideologica di determinati documenti), il privato, anche se — in concreto — risulti ingiustamente danneggiato dalla condotta dell'indagato, non è legittimato alla proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione.

Cass. pen. n. 22625/2001

In tema di archiviazione, i provvedimenti ordinatori previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 409 c.p.p., con i quali il giudice indica al pubblico ministero le ulteriori indagini da svolgere o lo invita a formulare l'imputazione, non sono impugnabili anche se siano stati adottati in violazione del contraddittorio, giacché manca una specifica disposizione che preveda il ricorso per cassazione. (Fattispecie in cui era stato omesso l'avviso dell'udienza camerale al pubblico ministero).

Cass. pen. n. 17476/2001

È abnorme la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Gip con la formula «perché il fatto non sussiste», a fronte di richiesta di archiviazione della notizia di reato, in quanto la pronuncia del giudice nel merito presuppone l'esercizio dell'azione penale ad opera del P.M., che è escluso dalla richiesta di archiviazione.

Cass. pen. n. 4627/2001

La facoltà di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione spetta esclusivamente alla persona offesa e non anche al semplice danneggiato dal reato, pur se denunziante; non è pertanto legittimato a proporre opposizione colui che abbia presentato denunzia per i delitti di falsa testimonianza e frode processuale, trattandosi di fattispecie criminose lesive dell'interesse della collettività al corretto funzionamento della giustizia, relativamente al quale, l'interesse del privato (che, da un esito processuale sfavorevolmente condizionato dalla commissione dei predetti reati, possa ricevere pregiudizio) assume rilievo solo riflesso e mediato, tale da non consentire che al soggetto titolare sia attribuita la qualità di persona offesa.

Cass. pen. n. 3252/2000

In tema di chiusura delle indagini preliminari, è abnorme il provvedimento con cui il Gip dispone che il P.M. formuli l'imputazione a carico di un soggetto nei confronti del quale da parte dello stesso P.M. non sia stata presentata alcuna richiesta. (Nella fattispecie, il Gip aveva respinto la richiesta di archiviazione nei confronti di un soggetto ed esteso l'imputazione coatta anche ad un correo, nei confronti del quale tuttavia non v'era stata - relativamente al reato specifico - alcuna richiesta del P.M. Affermando il principio sopra riportato, la Corte ha ritenuto che, in assenza di qualsivoglia richiesta dell'accusa, l'imputazione coatta si pone come abnorme imposizione di esercizio di azione penale, e si traduce in una espropriazione del potere costituzionale di iniziativa del P.M.).

Cass. pen. n. 2064/2000

La persona offesa dal reato non può sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione neppure se eserciti la professione di avvocato. Ciò in quanto la facoltà di stare in giudizio personalmente e senza il ministero di difensore di chi abbia la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore presso il giudice adito, non può essere ammessa al di fuori dell'ambito del processo civile per il quale la norma dell'art. 86 c.p.c. è dettata. Né di tale disposizione può essere consentita un'applicazione analogica nel processo penale a causa della diversa natura degli interessi che in tale processo vengono considerati.

Cass. pen. n. 5528/2000

In tema di archiviazione, una volta che le nuove indagini siano state compiute dal P.M., spetta unicamente al Gip valutare se esse siano coerenti con le indicazioni date con l'ordinanza ex art. 409 comma 4 c.p.p. Deve pertanto essere dichiarato inammissibile dal Gip il nuovo atto di opposizione che la P.O. (censurando le modalità con le quali lo stesso Gip aveva disposto ed il P.M. eseguito gli accertamenti da essa richiesti) proponga al medesimo giudice, senza indicare nuovi e diversi elementi di investigazione, ma facendo unicamente riferimento all'oggetto della originaria opposizione. (Nella fattispecie, la Corte, enunciando il principio sopra riportato, e rilevando che compete solo al Gip il potere di indicare le ulteriori indagini da compiere, anche a seguito di eventuale rielaborazione della richiesta dell'opponente, ha rigettato il ricorso di quest'ultimo, che aveva impugnato l'ordinanza del Gip dichiarativa di inammissibilità della nuova opposizione proposta dalla P.O. nei termini sopra specificati).

Cass. pen. n. 5050/1999

Non è impugnabile il provvedimento del Gip che, decidendo su richiesta di archiviazione, disponga che il P.M., previo invito all'indagato per rendere l'interrogatorio, formuli il capo di imputazione, e ciò anche se, in detto provvedimento il Gip fissi irritualmente, per l'espletamento della attività sopra descritta, un termine superiore a quello di giorni dieci, previsto dal comma quinto dell'art. 409 c.p.p. Invero, da un lato, deve farsi riferimento al principio di tassatività dei casi e dei mezzi di impugnazione, dall'altro, deve rilevarsi la impossibilità di ricondurre il provvedimento de quo alla categoria degli atti abnormi, contro i quali è sempre possibile il gravame in Cassazione. (Fattispecie in cui l'indagato aveva dedotto la abnormità del provvedimento, che, a suo dire, non solo riduceva a mera formalità l'interrogatorio dell'indagato, ma, per di più, assegnava arbitrariamente al P.M. il termine di trenta giorni, entro il quale compiere il predetto atto e formulare l'imputazione).

Cass. pen. n. 4082/1999

È abnorme il decreto con il quale il giudice per le indagini preliminari, sulla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, dichiari non luogo a provvedere; ciò in quanto l'art. 409, secondo comma c.p.p., non consente, ove la richiesta predetta non sia accolta, altra alternativa che quella di fissare la data dell'udienza camerale, all'esito della quale il giudice medesimo può provvedere all'archiviazione ovvero ad indicare al pubblico ministero le ulteriori indagini ritenute necessarie.

Cass. pen. n. 3016/1999

Poiché il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione è consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio, consegue che, una volta assicurato il contraddittorio, non possono in alcun modo essere oggetto di censura le valutazioni espresse dal giudice a fondamento della ordinanza di archiviazione; né rileva in base a quali considerazioni il pubblico ministero abbia richiesto l'archiviazione, essendo il giudice investito della richiesta del tutto libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell'organo titolare dell'azione penale. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto conseguentemente privo di consistenza giuridica l'argomento del ricorrente che faceva leva sul fatto che il pubblico ministero aveva motivato la sua richiesta con riferimento ad una sola ipotesi di reato, tacendo sulle altre investite dalla denuncia, non potendo tale evenienza incidere sulla plena devolutio alla cognizione del giudice della materia oggetto della richiesta di archiviazione).

Cass. pen. n. 2293/1999

È abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, nell'ipotesi in cui non accolga la richiesta di archiviazione e ritenga necessarie nuove indagini a seguito di udienza camerale, indichi al pubblico ministero l'interrogatorio dell'indagato, quale atto d'indagine, attesoché l'ordinanza con cui si richiedono nuove indagini, ai sensi dell'art. 409, comma 4, c.p.p., presuppone che allo stato emergano elementi tali da non poter escludere ipotesi di reato a carico dell'imputato ma tuttavia insufficienti per poterlo configurare.

Cass. pen. n. 1707/1999

Poiché un provvedimento deve essere definito abnorme sia quando esso, per la singolarità e la stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, sia quando, pur essendo, in astratto, manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, è da definirsi tale il provvedimento del Gip che, ritenendo di non dover provvedere conformemente alla richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., disponga la restituzione degli atti a quest'ultimo, imponendogli il compimento di ulteriori indagini e fissando un termine per tale adempimento. Invero, nel vigente ordinamento, quando il Gip non ritenga di disporre l'archiviazione degli atti, deve, ai sensi dell'art. 409 c.p.p., fissare udienza in camera di consiglio, ovvero dispone che il P.M. formuli l'imputazione

Cass. pen. n. 1694/1999

La richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal P.M. dopo lo svolgimento dell'ulteriore attività di indagine indicata dal Gip ai sensi dell'art. 409 c.p.p., comporta la implicita revoca della precedente richiesta di archiviazione. Il Gip pertanto, una volta investito della suddetta richiesta di rinvio a giudizio, ha unicamente la alternativa tra la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere e la emissione del decreto che dispone il giudizio; ha pertanto carattere di abnormità, essendo stata ormai esercitata l'azione penale, tanto la pronuncia di archiviazione, quanto un provvedimento, reso all'esito dell'udienza preliminare, che disponga la restituzione degli atti al P.M., in quanto esso comporterebbe una inammissibile regressione del procedimento.

Cass. pen. n. 1236/1999

Allorché sia già in corso la fase della procedura camerale, successiva ad opposizione alla richiesta di archiviazione ex art. 410 c.p.p., è irrituale l'introduzione, da parte del pubblico ministero, di altra richiesta di archiviazione (relativa ad altri soggetti, coinvolti nel medesimo procedimento penale, e per i quali la persona offesa intenda avanzare specifica opposizione) di cui non sia stato neppure notificato il preventivo avviso ex art. 408, secondo comma, c.p.p. Poiché in detta ipotesi non si consente alla parte offesa, all'uopo utilizzando il termine di dieci giorni di cui all'art. 408, terzo comma, c.p.p., di formulare la propria opposizione con istanza motivata di prosecuzione delle indagini, il provvedimento di archiviazione emesso dal Gip, anche con riferimento alla nuova e diversa richiesta aggiuntiva del pubblico ministero, risulta adottato per detta parte in violazione del diritto di opposizione ex art. 410 c.p.p. e la nullità insanabile che lo vizia può essere azionata con il ricorso per cassazione.

Cass. pen. n. 754/1999

Allorché vi sia stata, da parte della persona offesa, opposizione alla richiesta di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari può disporre l'archiviazione de plano, senza procedere alla fissazione dell'udienza prevista dal secondo comma dell'art. 409 c.p.p., una volta ritenuta l'inammissibilità dell'opposizione e l'infondatezza della notizia di reato.

Cass. pen. n. 415/1999

Il P.M., purché non abbia già investito il giudice per le indagini preliminari della richiesta di archiviazione, è legittimato a revocare tale atto, e la revoca non è preclusa dal fatto che il P.M. abbia notiziato della richiesta la persona offesa dal reato, a norma dell'art. 408 c.p.p.

Cass. pen. n. 87/1999

L'ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti stabiliti dall'art. 409, sesto comma, c.p.p., e tali limiti sussistono quale che sia il procedimento a conclusione del quale essa sia stata pronunciata. In particolare il succitato art. 409, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi di nullità previsti dall'art. 127, comma quinto, c.p.p., legittima il ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in grado di esercitare le facoltà ad esse attribuite dalla legge, e cioè l'intervento in camera di consiglio per i procedimenti da svolgersi dinanzi al tribunale ed il contraddittorio cartolare per i procedimenti di competenza del pretore.

Cass. pen. n. 53/1999

Condizioni di ammissibilità, ai sensi dell'art. 410, comma 2, c.p.p., della opposizione alla richiesta di archiviazione sono l'indicazione dell'oggetto della investigazione suppletiva e dei relativi mezzi di prova. Detta indicazione deve essere concreta e specifica e l'investigazione suppletiva deve possedere i caratteri della pertinenza e della rilevanza, intendendosi per pertinenza l'inerenza alla notizia di reato e per rilevanza l'idoneità della stessa ad incidere sulle risultanze dell'attività compiuta dal P.M. Di entrambi i profili, nel provvedimento che dichiara l'inammissibilità dell'opposizione, deve essere data adeguata motivazione, la quale in ordine all'irrilevanza della investigazione suppletiva può essere desunta implicitamente anche da quella relativa alla manifesta infondatezza della “notitia criminis”, onde verificare che non vi sia stato un uso distorto del potere di evitare il contraddittorio.

Cass. pen. n. 3663/1999

In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, non può ritenersi idonea a promuovere il contraddittorio ed a rendere obbligatoria la fissazione dell'udienza di cui all'art. 409 secondo comma c.p.p. la proposta di temi di indagine estranei al fondamento della richiesta di archiviazione, il cui esperimento risulterebbe perciò superfluo ed indifferente ai fini della decisione. Ed invero, non qualsiasi indicazione di indagini suppletive rende ammissibile l'opposizione ed obbligatorio il confronto tra le parti nell'udienza a ciò destinata, ma soltanto l'indicazione di indagini idonee a porre in discussione i presupposti della richiesta del P.M. ed a determinarne eventualmente il rigetto. (Fattispecie nella quale, escluso dal giudice l'elemento oggettivo del reato, la persona offesa aveva indicato quali profili di ulteriore approfondimento elementi che potevano riferirsi solo alla sussistenza del dolo).

Cass. pen. n. 3425/1998

Non è abnorme il provvedimento del Gip il quale, a seguito di richiesta di archiviazione del P.M., restituisca gli atti all'inquirente prescrivendo ulteriori indagini dirette ad accertare un eventuale reato di competenza per materia di un giudice superiore. Siffatto provvedimento non crea una fase di stallo processuale ma sollecita semplicemente il P.M. a compiere quelle ulteriori indagini dirette ai fini di una esatta qualificazione giuridica del fatto, cosa che non comporta necessariamente la configurazione o il dubbio sulla sussistenza di un reato appartenente alla competenza del giudice superiore. (Nella specie il P.M. presso la pretura aveva richiesto l'archiviazione della notitia criminis per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni per mancanza di querela e il Gip aveva restituito gli atti al P.M. per l'accertamento dell'eventuale sussistenza del reato di estorsione)

Cass. pen. n. 3100/1998

Non si verifica la nullità, prevista dal combinato disposto degli artt. 127 e 409, c.p.p., per violazione delle disposizioni che disciplinano il contraddittorio nel procedimento incidentale di archiviazione, se non sia stato sentito personalmente l'opponente, presente in udienza, se questi sia stato, comunque, assistito, nell'udienza stessa, dal difensore nominato, che sia comparso e abbia avuto l'opportunità di far valere le ragioni dell'opponente. Il difensore, infatti, dotato della specifica competenza, può compiere tutte le attività defensionali previste dalla legge, necessarie nell'interesse della parte opponente, ponendosi quale tramite fra quest'ultima e l'organo giudiziario davanti al quale il procedimento si svolge.

Cass. pen. n. 3870/1998

La disciplina contenuta nell'art. 410, comma primo, c.p.p., considera come condizione di ammissibilità dell'opposizione l'indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e dei relativi mezzi di prova. Ne consegue che l'opposizione deve contenere l'indicazione di un preciso tipo di investigazione, suppletiva rispetto a quella espletata dal pubblico ministero, oltre che concreta e specifica. (Nella specie, la S.C. ha escluso che avesse tali caratteristiche un'opposizione contenente la generica richiesta della parte offesa di essere sentita per fornire ulteriori elementi di indagine e di ascoltare un teste, senza la precisazione delle circostanze su cui l'audizione avrebbe dovuto vertere).

Cass. pen. n. 4042/1998

Deve considerarsi abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari presso la pretura il quale, a fronte di una richiesta di archiviazione fondata dal pubblico ministero sull'assenza di elementi sufficienti a sostenere l'accusa in dibattimento ed in presenza dell'opposizione della persona offesa, abbia modificato la qualificazione giuridica del fatto, individuando in esso un'ipotesi di reato perseguibile a querela, e quindi disposto l'archiviazione e rigettato l'opposizione sul presupposto della tardività dell'istanza di punizione; tale decisione, infatti, è invasiva delle attribuzioni del pubblico ministero in quanto incide direttamente sull'esercizio dell'azione penale, oltre che lesiva del contraddittorio nei confronti della persona offesa.

Cass. pen. n. 2174/1998

Qualora, a seguito della opposizione della persona offesa dal reato, il Gip, fissata l'udienza camerale, abbia disposto un'indagine suppletiva, non può, dopo l'espletamento di tale indagine e in esito a nuova richiesta di archiviazione da parte del P.M. e a nuova opposizione della persona offesa, dichiarare inammissibile quest'ultima opposizione con provvedimento pronunciato de plano, ma deve fissare nuova udienza camerale.

Cass. pen. n. 2100/1998

Anche in caso di nuova richiesta di archiviazione dopo l'espletamento delle indagini suppletive disposte dal Gip in accoglimento della opposizione della parte offesa, il P.M. che reiteri la richiesta è tenuto a darne avviso alla stessa parte offesa che abbia a suo tempo dichiarato di volerne essere informata (art. 408, comma secondo, c.p.p.), ciò a garanzia del contraddittorio anche in questa fase e di eventuale nuova opposizione (art. 410).

Cass. pen. n. 120/1998

Il decreto di archiviazione è ricorribile in cassazione in caso di nullità per violazione del contraddittorio allorché sia stata violata la disposizione dell'art. 408, comma secondo c.p.p. e, quindi, preclusa l'opposizione ex art. 410 stesso codice; nullità che può ritenersi sussistente ai sensi dell'art. 125, comma quinto c.p.p. in relazione al comma primo della stessa norma, cui fa espresso e tassativo richiamo l'art. 409, comma sesto c.p.p.

Cass. pen. n. 4300/1998

Nessuna norma prevede l'impugnabilità del provvedimento con il quale il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio del fascicolo relativo a un esposto iscritto nel registro degli atti non costituenti notizie di reato (mod. 45), senza inviare avviso alla persona che aveva fatto richiesta, nel presentare l'esposto al pubblico ministero, di essere avvertita della richiesta di archiviazione. La procedura prevista dagli artt. 409 e 410 c.p.p., infatti, riguarda solo gli atti per i quali il pubblico ministero abbia disposto la iscrizione nel registro delle notizie di reato (mod. 21). Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, restando salva la facoltà dell'interessato di fornire al pubblico ministero eventuali elementi che consentano l'inizio delle indagini preliminari.

Cass. pen. n. 5144/1998

Poiché l'ordinanza di archiviazione è impugnabile nei rigorosi limiti fissati dall'art. 409, comma sesto, c.p.p., che, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi previsti dall'art. 127, comma quinto, dello stesso codice, legittima il ricorso per cassazione soltanto nel caso non siano state rispettate le regole sull'intervento delle parti in camera di consiglio, è inammissibile il ricorso proposto dalla persona offesa con il quale sono proposte censure attinenti alla valutazione di non fondatezza della notizia di reato.

Cass. pen. n. 5173/1997

In caso di reiterazione della richiesta di archiviazione dopo l'espletamento delle indagini suppletive disposte dal Gip a seguito di una prima opposizione da parte della persona offesa, il P.M. ha l'obbligo di reiterare l'avviso di rito alla parte offesa che ne aveva fatto originariamente richiesta.

Cass. pen. n. 1973/1997

L'opposizione alla richiesta di archiviazione è inammissibile non solo quando non contiene l'indicazione degli ulteriori mezzi di prova ritenuti necessari, ma, in applicazione di un principio generale ricavabile dal sistema processuale, anche quando tale indicazione, pur formalmente presente, si risolva nella proposizione di temi d'indagine e di mezzi di prova chiaramente superflui, non pertinenti o irrilevanti.

Cass. pen. n. 1725/1997

Nell'archiviare de plano gli atti nonostante l'opposizione proposta dal denunciante, ai sensi del secondo comma dell'art. 410 c.p.p., il giudice delle indagini preliminari deve motivare specificamente sia in ordine alla infondatezza della notizia di reato che in ordine alla omessa indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova. Poiché l'opposizione è rivolta esclusivamente a sostituire il provvedimento de plano con il rito camerale, il Gip non può anticipare, attraverso il decreto, valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive richieste. È perciò ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il Gip abbia emesso decreto di archiviazione nonostante l'opposizione della parte motivando l'inammissibilità in ragione della già avvenuta valutazione di inutilità di ulteriori indagini implicitamente fatta dal P.M.

Cass. pen. n. 3680/1997

In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, la disciplina contenuta nell'art. 410, comma primo, c.p.p., prevede che condizioni di ammissibilità dell'opposizione sono l'indicazione dell'oggetto della investigazione suppletiva e dei relativi mezzi di prova. Se ne ricava che l'opposizione deve contenere un preciso tipo di investigazione, suppletiva rispetto a quella espletata dal pubblico ministero, oltre che concreta e specifica. La investigazione è suppletiva quando si pone rispetto ai risultati conseguiti dalle investigazioni del pubblico ministero in rapporto di strumentalità dialettica secondo i profili della pertinenza e della rilevanza, intendendosi per pertinenza l'inerenza alla notizia di reato, e per rilevanza l'idoneità della investigazione proposta a incidere sulle risultanze dell'attività compiuta dal pubblico ministero. I requisiti della concretezza e specificità sono dati dalla indicazione dei mezzi di prova.

Cass. pen. n. 961/1997

La delibazione relativa all'inammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione non deve essere espressa con apposita motivazione, ma è sufficiente che emerga dal contesto del decreto in punto di manifesta infondatezza della notitia criminis.

Cass. pen. n. 2944/1996

Può essere proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di accoglimento della richiesta del P.M. di archiviazione non solo nell'ipotesi esplicitamente disciplinata dal sesto comma dell'art. 409 c.p.p., ma in ogni ipotesi in cui risulti compromessa la regolare instaurazione del contraddittorio sulla richiesta stessa, sia perché alla persona offesa — che abbia dichiarato di volerne essere informata ai sensi dell'art. 408 c.p.p. — non sia stato dato avviso dell'avvenuta presentazione della richiesta del P.M., sia perché dell'eventuale tempestiva opposizione dell'offeso il Gip non abbia tenuto conto ed abbia omesso di pronunziarsi sulla sua ammissibilità.

Cass. pen. n. 5067/1996

Il provvedimento di archiviazione deve pronunciarsi sulla fondatezza della notizia di reato e non sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla conseguente competenza per materia: non ha perciò tale valore sostanziale il provvedimento emesso dal Gip, sotto forma di decreto di archiviazione, con il quale gli atti vengono restituiti al P.M. perché a sua volta li trasmetta al P.M. competente. A sua volta il P.M. che riceve gli atti non può, ove non concordi sulla propria competenza, chiedere al proprio Gip di sollevare conflitto avanzando una richiesta che solo formalmente riveste la forma della richiesta di archiviazione. L'unica possibilità che l'ordinamento gli riconosce per far valere la competenza dell'altro ufficio è quella di sollecitare l'intervento del procuratore generale per risolvere il contrasto negativo tra pubblici ministeri ai sensi dell'art. 54 c.p.p. Il conflitto così sollevato deve ritenersi inesistente e gli atti devono essere restituiti al Gip che l'ha sollevato.

Cass. pen. n. 2056/1996

In caso di opposizione all'archiviazione da parte della persona offesa, il Gip può emettere decreto di archiviazione de plano solo dopo aver esaminato ed adeguatamente motivato prima in ordine all'ammissibilità della richiesta, che è subordinata solo alla indicazione di investigazioni suppletive ed elementi di prova (indicazione che non deve essere generica o apparente o assolutamente irrilevante), indipendentemente dal loro eventuale esito, e poi, e solo nel caso in cui la richiesta non sia ammissibile, in ordine alla infondatezza della notizia di reato. In ogni altro caso il Gip, cui è preclusa, in questa fase, ogni valutazione prognostica sull'esito degli accertamenti, deve dar corso alla procedura camerale e in quella sede, in contraddittorio, procedere alle ulteriori valutazioni.

Cass. pen. n. 1854/1996

Alla persona offesa, pur in difetto di preventiva dichiarazione al P.M. di volere essere informato della eventuale richiesta di archiviazione, deve ritenersi consentita l'opposizione ad una suddetta intervenuta richiesta; invero l'art. 410 comma primo c.p.p. non prevede siffatta condizione e dalla opposizione non avanzata nessuna limitazione deriva all'organo dell'accusa per il fatto che esso non ne risulti preavvertito: giacché se l'opposizione non dovesse essere dichiarata inammissibile con provvedimento de plano, le ragioni dell'accusa ben potranno essere svolte nel contraddittorio delle parti in sede di procedura camerale.

Cass. pen. n. 3975/1996

È irrituale, ma non abnorme, e non quindi ricorribile per cassazione, il procedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari del tribunale abbia disposto, su richiesta del pubblico ministero presso il medesimo tribunale, l'archiviazione in ordine ad un fatto in relazione ad una sua determinata qualificazione giuridica, ordinando quindi la restituzione degli atti al suddetto pubblico ministero per il successivo inoltro al pubblico ministero presso la pretura, ritenuta competente in relazione ad altra e diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto; e ciò in quanto il suindicato provvedimento si presenta al pubblico ministero presso la pretura come una semplice notitia criminis in ordine alla quale, svolte le eventuali opportune indagini, egli può sempre formulare le proprie conclusioni, quali che esse siano, senza essere però facoltizzato, per l'intanto, a proporre ricorso per cassazione avverso quel provvedimento.

Cass. pen. n. 5689/1996

Per il principio della tassatività delle impugnazioni previsto dall'art. 568, comma 1, c.p.p., il provvedimento di archiviazione pronunciato dal Gip su conforme richiesta del P.M. è ricorribile per cassazione, a norma dell'art. 409, comma 6, stesso codice, soltanto per violazione del contraddittorio. Tuttavia, la ricorribilità per cassazione è sempre prevista contro i provvedimenti abnormi, e cioè contro quei provvedimenti che non siano riconducibili ad alcuno degli schemi disciplinati dall'ordinamento processuale, perché emessi in assoluta carenza di potere o con contenuto avulso da ogni previsione normativa. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso qualsiasi profilo di abnormità, perché relativa a decreto con il quale il Gip, rispettate le regole del contraddittorio nei confronti delle persone offese costituitesi parti civili e nei confronti di chi si era opposto alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M., l'aveva accolta ai sensi dell'art. 410 c.p.p. La S.C. ha anche chiarito che, in tal caso, avendo già il P.M. manifestato, con la richiesta di archiviazione, di non voler esercitare l'azione penale in ordine alla notizia di reato devolutagli, spetta solo al procuratore generale presso la corte di appello valutare se sia il caso di avocare le indagini ed eventualmente esercitare l'azione penale in sostituzione del P.M. gerarchicamente inferiore, avvalendosi delle facoltà riconosciutegli dall'art. 412, commi 1 e 2, c.p.p.)

Cass. pen. n. 1440/1996

È ammissibile il ricorso per cassazione per inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità (art. 606 lett. c c.p.p.) avverso il decreto con il quale il Gip dichiara inammissibile l'opposizione e dispone l'archiviazione degli atti. Dal canto suo la parte lesa ha l'onere di indicare in modo puntuale le investigazioni suppletive che ritiene necessarie ed il Gip, nel decidere sulla richiesta, non può in nessun caso spingersi fino alla valutazione del merito di esse o ad un giudizio prognostico sull'esito del loro espletamento. Se l'opposizione è ammissibile e il denunciante individua possibili indagini da espletare, il Gip non può perciò procedere de plano all'archiviazione, ma deve fissare l'udienza in camera di consiglio secondo quanto previsto dall'art. 409 c.p.p.

Cass. pen. n. 2/1996

È impugnabile mediante ricorso per cassazione il decreto di archiviazione carente di motivazione in ordine all'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla persona offesa dal reato ai sensi dell'art. 410 c.p.p.; l'arbitraria ovvero illegittima declaratoria di inammissibilità sacrifica infatti il diritto al contraddittorio della parte offesa in termini equivalenti o maggiormente lesivi rispetto all'ipotesi di mancato avviso per l'udienza camerale, sicché il predetto vizio del provvedimento è riconducibile alle ipotesi di impugnabilità contemplate dall'art. 409, sesto comma, ed ai casi di ricorso indicati nell'art. 606, lett. c), del codice di procedura penale.

L'inammissibilità dell'opposizione della persona offesa dal reato alla richiesta di archiviazione può derivare esclusivamente dalla mancanza delle condizioni tassativamente previste dall'art. 410, primo comma, c.p.p., le quali, in quanto costituenti un limite al diritto dell'interessato all'attivazione del contraddittorio, non sono suscettibili di discrezionali estensioni né possono consistere in valutazioni anticipate di merito ovvero in prognosi di fondatezza da parte del giudice; ne consegue che eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell'atto di opposizione non possono costituire motivo legittimo di inammissibilità, neppure ove attengano ad una valutazione prognostica dell'esito della “investigazione suppletiva” e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa.

L'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero può ritenersi idonea a legittimare l'intervento della persona offesa dal reato nel procedimento (e quindi ad instaurare il contraddittorio nel previsto rito camerale), in quanto contenga quegli elementi di concretezza e di specificità previsti tassativamente dall'art. 410, primo comma, c.p.p., consistenti nell'indicazione dell'oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova che devono caratterizzarsi per la pertinenza (cioè la inerenza rispetto alla notizia di reato) e la rilevanza (cioè l'indicenza concreta sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari)

Nel valutare l'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, il giudice è tenuto a verificare se l'opponente abbia adempiuto l'onere impostogli dall'art. 410, primo comma, c.p.p., di indicare l'”oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova”, con l'esclusione di ogni valutazione prognostica di merito; e, qualora ritenga non sussistenti le condizioni legittimanti l'instaurazione del contradditorio, a motivare compiutamente circa le ragioni della ritenuta inammissibilità, indipendentemente dall'apprezzamento o meno della fondatezza della notizia di reato, costituendo la delibazione di inammissibilità momento preliminare all'instaurazione del procedimento di archiviazione. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che il secondo comma dell'art. 410 c.p.p. non richiede che la declaratoria di inammissibilità formi oggetto di autonomo provvedimento rispetto al decreto motivato di archiviazione, essendo configurata esclusivamente come delibazione costituente atto presupposto alla valutazione del merito della richiesta del pubblico ministero)

Cass. pen. n. 35/1996

La disposizione contenuta nell'art. 409, comma sesto, c.p.p., che riconosce espressamente alla parte offesa la legittimazione a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione, pronunciata all'esito dell'udienza in camera di consiglio senza che di tale udienza sia stato dato avviso alla medesima parte offesa, non può ragionevolmente essere interpretata nel senso di non riconoscerle tale rimedio allorché, nonostante abbia ritualmente chiesto di essere preavvertita dell'eventuale richiesta di archiviazione da parte del P.M., non le sia stato notificato il relativo avviso, previsto dal secondo comma dell'art. 408 stesso codice. Ed invero, si tratta di un vizio ancora più grave di quello conseguente all'omesso avviso dell'udienza dinanzi al giudice per le indagini preliminari alla persona offesa che abbia proposto opposizione, in quanto colpisce la stessa potenziale instaurazione del contraddittorio prevista dalla legge. Ne consegue che tale omissione dà luogo a nullità del decreto di archiviazione emesso de plano, deducibile in sede di legittimità ai sensi del comma quinto dell'art. 127 c.p.p. (Fattispecie relativa a notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione del P.M. eseguita successivamente all'emissione, da parte del Gip, del decreto di archiviazione e ritenuta dalla S.C. equivalente ad omessa notificazione di detto avviso).

Cass. pen. n. 5291/1996

Il giudice per le indagini preliminari che non intenda accogliere la richiesta di archiviazione del P.M. deve fissare la data dell'udienza in camera di consiglio, dandone avviso al P.M., al sottoposto alle indagini, alla persona offesa e al procuratore generale presso la corte d'appello. All'udienza, celebrata secondo il rito previsto dall'art. 127 c.p.p., il Gip può indicare al P.M. le indagini ulteriori da compiere, eventualmente fissando un termine, oppure invitare il P.M. a formulare entro dieci giorni l'imputazione, sulla base della quale potrà fissare l'udienza preliminare, destinata a sfociare nella sentenza di non luogo a procedere ovvero nel decreto che dispone il giudizio. Tuttavia, nel caso che il P.M. omettesse di formulare l'imputazione coatta o insistesse, invece, nella richiesta di archiviazione, al Gip non resterebbe altra facoltà che quella di pronunciare il decreto di archiviazione ovvero di sollecitare il procuratore generale presso la corte d'appello ad avocare le indagini e a esercitare l'azione penale. Ma qualora anche il P.G. ritenesse di richiedere l'archiviazione e di non esercitare l'azione penale, il Gip sarebbe obbligato ad archiviare la notitia criminis, ferma restando la facoltà del P.M. di richiedere e dello stesso Gip di autorizzare la riapertura delle indagini, nel caso si prospettasse l'esigenza di nuove investigazioni.

È abnorme il provvedimento con il quale il Gip, richiesto dal pubblico ministero di archiviazione del procedimento in ordine a una determinata figura di reato (nella specie calunnia), trasmette de plano gli atti al pubblico ministero (nella specie presso diverso organo giudiziario), perché valuti la possibilità di esercitare l'azione penale in ordine ad altra, meno grave, ipotesi di reato (nella specie diffamazione); e ciò, in quanto il Gip, nel vigente sistema processuale, è sfornito dei poteri di iniziativa e di indagine attribuiti in via esclusiva al P.M. e non può nemmeno fornire al fatto dedotto nella notitia criminis una qualificazione giuridica diversa da quella attribuitagli dal P.M., né esercitare autonomamente l'azione penale, in sostituzione del P.M., per un fatto nuovo o contestare, per lo stesso fatto, circostanze aggravanti.

Cass. pen. n. 4147/1996

Deve ritenersi consentito il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione tutte le volte che, pur in presenza di opposizione, detta archiviazione venga disposta de plano al di fuori dei casi previsti nel secondo comma dell'art. 410 c.p.p. (inammissibilità dell'opposizione e infondatezza della notizia di reato). A ciò consegue che il vizio o la mancanza di motivazione, non deducibili con ricorso ex art. 606 comma primo lett. e) c.p.p. quando attinenti alla modulazione del contenuto esplicativo del merito della decisione, perché al di fuori dei casi consentiti per ricorrere, sono invece proponibili quando investono l'adozione del rito, la scelta o meno del contraddittorio: invero il Gip deve spiegare perché la sua opzione procedimentale non ha violato il diritto della persona offesa e della difesa, essendo state rispettate le prescrizioni di legge che regolano l'omissione del contraddittorio camerale.

L'opposizione all'archiviazione proposta dalla persona offesa è inammissibile non solo quando manchi, nel relativo atto, l'indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e degli elementi di prova, art. 410 comma primo c.p.p., ma anche in quelle ipotesi contemplate dall'art. 591 c.p.p. che sono coerenti col tipo di impugnazione in questione, come nel caso di opposizione proposta da soggetto non legittimato oppure avanzata oltre il termine. Non sussiste invece l'inammissibilità in questione per manifesta infondatezza: invero il particolare contenuto dei dati che devono essere indicati e la loro effettiva presenza nell'opposizione escludono ontologicamente, per incompatibilità, una manifesta infondatezza della medesima. Inoltre è da notare che, quando il legislatore ha utilizzato la manifesta infondatezza come causa di inammissibilità, la ha specificatamente menzionata (come in tema di ricusazione, di atti introduttivi del procedimento in camera di consiglio, di ricorso per cassazione, di richiesta di revisione, di procedimento di esecuzione), mentre non l'ha considerata per la opposizione all'archiviazione.

Cass. pen. n. 2390/1995

L'esercizio di attività istruttoria da parte del pubblico ministero dopo la scadenza del termine fissato dal Gip nel rigettare la richiesta di archiviazione, secondo quanto previsto dall'art. 409, n. 4, c.p.p. deve considerarsi viziata da nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, n. 1, lettera b) e 179 c.p.p.

Cass. pen. n. 1450/1995

Il decreto di archiviazione può essere emesso de plano solo previa declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta dalla persona offesa: ne consegue che, pendente il termine per proporre tale opposizione, la pronuncia di archiviazione non può validamente intervenire. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto nullo per violazione del diritto al contraddittorio un decreto di archiviazione emesso senza l'intervento della persona offesa, prima della scadenza del termine per l'opposizione poi tardivamente presentata, e quindi senza deliberazione sulla ammissibilità della stessa).

Cass. pen. n. 3231/1995

Si deve negare natura sostanziale di decreto di archiviazione al provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che dispone l'archiviazione senza pronunciarsi in alcun modo sulla fondatezza della notitia criminis ex artt. 409 e 410 c.p.p., osservando che i fatti sottoposti al suo esame integrano reati di competenza del pretore, e restituisce gli atti al P.M. presso il tribunale perché a sua volta li trasmetta a quello presso il pretore; il decreto di archiviazione, infatti, deve contenere statuizioni in ordine all'infondatezza della notizia di reato o alla sussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 411 c.p.p., e non pronunce sulla qualificazione giuridica del fatto o sulla generica inconfigurabilità di fattispecie di competenza del giudice adito. (In applicazione di detto principio la Corte ha escluso la sussistenza del conflitto di competenza sollevato dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura al quale gli atti, in attuazione del suddetto provvedimento, erano stati successivamente trasmessi).

Cass. pen. n. 24/1995

L'ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma 6 dell'art. 409 c.p.p.; e tali limiti sussistono, quale che sia il procedimento a conclusione del quale essa sia stata pronunciata. La citata norma, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, c.p.p., legittima il ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in grado di esercitare le facoltà ad esse attribuite dalla legge, e cioè l'intervento in camera di consiglio per i procedimenti da svolgersi dinanzi al tribunale, e il contraddittorio documentale per i procedimenti di competenza del pretore. (Fattispecie relativa ad opposizione della persona offesa ad ordinanza di archiviazione del Gip presso la pretura circondariale, oggetto di ricorso per cassazione nel quale l'opponente lamentava che il giudice di merito aveva omesso di considerare alcune circostanze di fatto già acquisite e sufficienti per escludere la manifesta infondatezza della notizia di reato).

Cass. pen. n. 2569/1995

È inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di archiviazione proposto dal difensore della persona offesa senza procura speciale. Deve infatti considerarsi che siffatto difensore non è legittimato ad esercitare in proprio la facoltà d'impugnazione riconosciuta solo al difensore dell'imputato; d'altro canto il difensore dell'offeso non è investito dei poteri di rappresentanza che gli artt. 99 comma 1, e 100 comma 4 c.p.p., riconoscono rispettivamente a quello dell'imputato e delle altre parti ritualmente costituite.

Cass. pen. n. 1777/1995

Il provvedimento con il quale il giudice — ritenuta l'inammissibilità dell'opposizione della persona offesa dal reato ed infondata la notitia criminis — accolga la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., è legittimamente adottato de plano e non è soggetto ad impugnazione, neppure nel caso in cui si intenda contestare la detta ritenuta inammissibilità; e ciò in quanto con l'impugnazione si tende a dedurre un nuovo difetto di motivazione, laddove, in tema di archiviazione, il ricorso è consentito soltanto ove sussistano le nullità previste dall'art. 127, quinto comma, c.p.p.

L'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione può essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 410 c.p.p., non soltanto qualora non contenga le indicazioni previste dal primo comma dello stesso articolo ma anche quando (sulla base di un principio generale deducibile dalla logica del sistema) tali indicazioni si risolvano nella proposizione di temi e mezzi di prova superflui, non pertinenti o irrilevanti ai fini dell'indagine sulla fondatezza della notitia criminis

Qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., il Gip, ai sensi dell'art. 410 c.p.p., può accogliere tale richiesta con provvedimento de plano in presenza di due presupposti di cui deve dare atto nella motivazione: l'inammissibilità dell'opposizione e l'infondatezza della notitia criminis. In difetto di tali condizioni il mancato esperimento della procedura camerale e la nullità del provvedimento per violazione del principio del contraddittorio che ne deriva, danno luogo ad una situazione in cui il provvedimento è da ritenere impugnabile per cassazione a norma degli artt. 127, 409, sesto comma e 410 c.p.p.

Cass. pen. n. 2035/1995

Quando il Gip non ritiene di accogliere la richiesta di archiviazione del P.M. deve necessariamente fissare l'udienza camerale prevista dall'art. 409 comma secondo c.p.p. e non può restituire de plano gli atti al P.M. con richiesta di formulazione dell'imputazione; tuttavia ove il Gip adotti un tale provvedimento, questo non è autonomamente ricorribile per cassazione sotto il profilo della nullità in virtù del principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, né sotto quella dell'abnormità poiché devono considerarsi abnormi solo quei provvedimenti avulsi dagli schemi normativi e da considerarsi stravaganti e non quelli che, pur se adottati in violazione di specifiche norme processuali, rientrano tra i provvedimenti tipici dell'ufficio che li adotta. La illegittimità della richiesta, adottata in violazione di specifiche norme, potrà essere fatta valere, anche per la tutela di interessi più generali, mediante impugnazione del provvedimento definitivo del procedimento.

Cass. pen. n. 1376/1995

È abnorme e deve essere annullato il provvedimento con il quale il Gip, chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione del P.M. avanzata dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari, richiede nuove indagini e fissa un termine per il loro espletamento

Cass. pen. n. 416/1995

Nel caso in cui il pubblico ministero abbia richiesto l'archiviazione esclusivamente con riguardo ad un indagato, è abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, a norma dell'art. 409 comma quinto c.p.p., abbia imposto al pubblico ministero di formulare entro 10 giorni l'imputazione a carico di altro indagato, per il quale penda separato procedimento ed il P.M. non abbia formulato alcuna richiesta di archiviazione. Infatti tale provvedimento, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, si pone al di fuori delle norme legislative e del sistema processuale, dato che non ha alcun riferimento con le richieste formulate dal P.M. e peraltro incide illegittimamente sul potere-dovere del P.M. di completare le indagini a carico del primo indagato nei termini previsti dal codice di rito.

Cass. pen. n. 6234/1995

Allorché si debba applicare una misura di sicurezza perché si è in presenza di un «quasi reato» (indicandosi con tale espressione le ipotesi contemplate negli artt. 49 e 115 c.p., rispettivamente reato impossibile ed istigazione a commettere un delitto non accolta, ovvero istigazione accolta o accordo per commettere un delitto quando questo non sia commesso), essendo necessario accertare la responsabilità del prevenuto in ordine al fatto contestato e la sua pericolosità sociale, il relativo procedimento deve concludersi con l'emanazione di una sentenza (art. 205 c.p.), emessa a seguito di contraddittorio fra le parti ed assistita dagli ordinari mezzi di impugnazione. Pertanto, in simili ipotesi, il pubblico ministero è tenuto ad avviare l'azione penale chiedendo al giudice la fissazione dell'udienza preliminare, in modo da pervenire, a conclusione del procedimento, alla pronuncia di una sentenza la quale, nei casi di commissione di fatti costituenti «quasi-reato», non può non essere che di non luogo a procedere perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato, ma che consente, essendo stata emessa a seguito di procedimento con pienezza di contraddittorio, di applicare, in presenza dei presupposti richiesti dall'art. 229, n. 2, c.p., la misura di sicurezza prevista dalla legge. (Nella circostanza la Corte ha altresì precisato che contro detta sentenza è ammessa impugnazione da parte dell'imputato ex art. 428 c.p.p., e che il relativo appello ai sensi degli artt. 579, comma 2, e 680, comma 2, c.p.p., è deciso dal tribunale di sorveglianza).

Cass. pen. n. 5142/1995

In tema di archiviazione, quando il decreto che la dispone sia annullato per omesso avviso della richiesta del pubblico ministero alla persona offesa, gli atti non vanno restituiti al giudice per le indagini preliminari, dal momento che la nullità è conseguente all'inosservanza di un onere di integrazione del contraddittorio che fa capo al pubblico ministero e per il quale non è previsto rimedio da parte del giudice, salvo revoca del decreto su richiesta del pubblico ministero. Gli atti vanno, pertanto, restituiti a quest'ultimo.

Cass. pen. n. 2488/1995

Deve ritenersi abnorme la parte del provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, nel respingere la richiesta di archiviazione e restituire gli atti al pubblico ministero per la formulazione dell'imputazione, ordini al P.M. medesimo di iscrivere anche il nome di altra persona nel registro delle notizie di reato. Infatti, se per la formulazione dell'imputazione esiste una base normativa che attribuisce al giudice un potere di impulso (art. 409 c.p.p.), per l'iscrizione di indagati nell'apposito registro nessuna norma attribuisce al Gip un potere anche minimo; o, più esattamente, solo nel caso in cui il P.M. richiede l'archiviazione per essere ignoti gli autori del reato, il Gip, a norma dell'art. 415 c.p.p., se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata, ha il potere-dovere di ordinare che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato, ma al di fuori di questo caso specifico, nessun potere compete al giudice in ordine alle iscrizioni in detto registro.

Il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che respinge la richiesta di archiviazione e indica al pubblico ministero il nomen juris per la formulazione dell'imputazione non può definirsi abnorme. Infatti, nel rito accusatorio vigente, mentre spetta al P.M. l'esercizio dell'azione penale e la formulazione concreta dell'imputazione, compete al Gip un controllo sull'esercizio di tali poteri, che si esprime nella potestà di rifiutare l'archiviazione e restituire gli atti per la formulazione dell'imputazione (art. 409 c.p.p.), anche se non comprende il potere di imporre al P.M. la formulazione di una imputazione in aggiunta a un'altra, o invece di un'altra; sicché, se il giudice nel restituire gli atti indica al P.M. anche le ipotesi penali per la formulazione dell'imputazione, tale indicazione non ha effetto vincolante, ma deve essere intesa come mero impulso orientativo per il potere del P.M. (Nella specie la S.C. ha, invece, ritenuto abnorme la parte del provvedimento che ordinava al P.M. di iscrivere anche il nome di altra persona nel registro delle notizie di reato)

Cass. pen. n. 2704/1994

Il provvedimento con il quale il giudice, ritenuta l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione, accolga, ai sensi dell'art. 410, comma 2, c.p.p., detta ultima richiesta, è legittimamente adottato nella forma del decreto motivato e non è soggetto ad impugnazione alcuna, neppure nel caso in cui si voglia contestare la detta ritenuta inammissibilità, e ciò in quanto con l'impugnazione si tende a far valere un mero difetto di motivazione, laddove in tema di archiviazione il ricorso per cassazione è ammissibile solo quando sussistono le nullità previste dall'art. 127, comma 5.

Cass. pen. n. 2918/1994

Qualora sia stata proposta opposizione avverso la richiesta di archiviazione, il decreto che dispone quest'ultima, emesso senza l'osservanza del contraddittorio e senza che sia stata adottata neppure in forma implicita la pronuncia di inammissibilità dell'atto di opposizione, è ricorribile per cassazione.

Anche la produzione di nuovi documenti, allegati all'atto di opposizione, con richiesta di un approfondito esame degli stessi e delle risultanze già acquisite è sufficiente a sorreggere l'ammissibilità dell'opposizione suddetta pur in mancanza di specifici suggerimenti probatori nell'atto stesso.

Cass. pen. n. 6718/1994

Allorquando il P.M. eserciti l'azione penale formulando l'imputazione, ancorché sulla falsariga di quanto disposto dal Gip, con richiesta di rinvio a giudizio, è esclusa la violazione dell'art. 178, lett. b), c.p.p. per l'inosservanza delle disposizioni concernenti l'iniziativa del P.M. nell'esercizio dell'azione penale. Il Gip, infatti, non fa che esplicare, ai sensi dell'art. 409 c.p.p., il controllo teso a verificare se le risultanze dell'attività svolta nel corso delle indagini preliminari siano o meno esaurienti ai fini della legalità della «inazione» del P.M. che ha richiesto l'archiviazione e tale apprezzamento non è circoscritto nell'ambito dei confini della notitia criminis delibata dal P.M. e della sua conseguente richiesta. (Fattispecie nella quale il Gip, disattendendo la richiesta di archiviazione, non si era limitato a rimettere gli atti al P.M. o ad indicargli i temi relativi all'esatta qualificazione del fatto, ma aveva integralmente formulato due capi di imputazione).

Cass. pen. n. 1695/1994

Qualora, nella denuncia, la persona offesa abbia fatto istanza di essere avvertita di eventuale richiesta di archiviazione, al fine di proporre opposizione ad essa, l'omissione dell'avviso è causa di nullità del provvedimento di archiviazione, in quanto vanifica la stessa possibilità di instaurazione del contraddittorio.

Cass. pen. n. 5458/1994

Avverso il decreto di archiviazione deve ritenersi ammissibile, in via di interpretazione analogica dell'art. 409, sesto comma, c.p.p., il ricorso per cassazione per violazione di legge proposto dalla persona offesa nel caso in cui questa, pur avendo dichiarato di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione, non sia stata posta in grado di proporre opposizione a norma dell'art. 410 c.p.p. a causa della mancata notificazione, da parte del P.M., della richiesta di archiviazione, prevista dall'art. 408, secondo comma, stesso codice.

Il provvedimento con il quale il giudice, ritenuta l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione, accolga, ai sensi dell'art. 410, comma 2, c.p.p., detta ultima richiesta, è legittimamente adottato nella forma del decreto motivato e non è soggetto ad impugnazione alcuna, neppure nel caso in cui si voglia contestare la detta ritenuta inammissibilità, e ciò in quanto con l'impugnazione si tende a far valere un mero difetto di motivazione, laddove in tema di archiviazione il ricorso per cassazione è ammissibile solo quando sussistono le nullità previste dall'art. 127, comma 5.

Cass. pen. n. 1802/1993

Non costituisce provvedimento abnorme e non è, quindi, ricorribile per cassazione, quello con il quale il giudice per le indagini preliminari, richiesto dal P.M. di emettere provvedimento di archiviazione, abbia invece dichiarato la propria incompetenza, risultando un tale provvedimento inquadrabile nello schema processuale di cui all'art. 22 c.p.p. nel quale, appunto, trova disciplina la «incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari». (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal P.M. avverso il provvedimento dichiarativo di incompetenza adottato dal Gip).

Cass. pen. n. 1314/1993

Anche in caso di reiterazione della richiesta di archiviazione dopo l'espletamento delle indagini supplettive disposte dal Gip in accoglimento della rituale opposizione della parte offesa, il P.M. che reiteri la richiesta è tenuto a darne parimenti avviso alla stessa parte offesa che abbia dichiarato di voler essere informata (art. 408, secondo comma, c.p.p.), e ciò a garanzia del contraddittorio anche in questa fase e di eventuale nuova opposizione (art. 410).

Cass. pen. n. 155/1993

In virtù della sentenza 16 luglio 1991, n. 353 Corte cost., è esperibile il ricorso per cassazione nel caso di decreto di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari senza preventivo avviso alla persona offesa che abbia ritualmente manifestato la volontà di essere informata dell'eventuale richiesta di archiviazione del pubblico ministero, stante l'identità della ratio normativa con l'ipotesi del ricorso previsto dall'art. 409, sesto comma c.p.p., avverso l'ordinanza di archiviazione emanata dal giudice per le indagini preliminari all'esito dell'udienza in camera di consiglio (art. 409, secondo comma c.p.p.).

Cass. pen. n. 4446/1993

Il giudice per le indagini preliminari, richiesto dell'archiviazione dal pubblico ministero, è tenuto in presenza di un'opposizione della persona offesa, previamente a delibare in ordine all'ammissibilità della detta opposizione e, qualora la ritenga inammissibile, deve enunciarne le ragioni con adeguata motivazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, per violazione di legge, il decreto di archiviazione pronunciato senza alcuna valutazione dell'opposizione proposta dalla persona offesa e degli elementi di prova da essa indicati).

Cass. pen. n. 206/1993

L'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, disponga la formulazione dell'imputazione, non è impugnabile, come si desume sia dall'ultimo comma dell'art. 409 c.p.p., che ammette l'impugnabilità soltanto del provvedimento di archiviazione, sia dalle direttive nn. 50 e 51 dell'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987 n. 81, che, prevedendo l'introduzione di un procedimento con il contraddittorio delle parti in materia di archiviazione, non contemplano alcun mezzo di gravame. La predetta ordinanza ha una finalità di impulso, con portata esclusivamente endoprocedimentale, insuscettibile di pregiudicare il diritto di difesa dell'indagato

Cass. pen. n. 1011/1993

La presentazione da parte della persona offesa dal reato, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, ai sensi dell'art. 410 c.p.p., non comporta l'obbligo per il giudice di fissare l'udienza e di concluderla con ordinanza, ma impone solo la duplice verifica dell'inammissibilità dell'opposizione e della infondatezza della notizia di reato, senza precludere il provvedimento per decreto. La delibazione relativa all'inammissibilità, poi, non esige una specifica motivazione, potendo risultare implicitamente dal contesto del decreto, in punto di manifesta infondatezza della notitia criminis.

Cass. pen. n. 9367/1992

L'omessa notificazione dell'avviso previsto dall'art. 410 c.p.p. al difensore di ufficio, violando il diritto alla difesa dell'imputato ed in particolare l'art. 185 n. 3 stesso codice, che prevede una nullità insanabile e rilevabile in qualsiasi stato e grado del dibattimento, rende nulla la sentenza pronunciata. (Fattispecie relativa a giudizio di appello).

Cass. pen. n. 933/1992

L'ordinanza con la quale il Gip, provvedendo sulla richiesta di archiviazione, da un lato, disponga la formulazione dell'imputazione e, dall'altro, indichi al P.M. le ulteriori indagini da compiere, non può ritenersi abnorme, qualora le due determinazioni, per i contenuti ovvero per la strutturazione che può concretamente connotarle, non risultino di segno antitetico sul piano logico-giuridico

Cass. pen. n. 1078/1992

La mancanza di una specifica disposizione che ne preveda l'impugnabilità ed il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione fissato nel primo comma dell'art. 568 c.p.p. escludono che le ordinanze con cui il Gip indica al P.M. le ulteriori indagini da svolgere (comma quarto dell'art. 409 c.p.p.) od invita il P.M. a formulare l'imputazione (comma quinto del medesimo articolo) siano impugnabili. (La Cassazione ha altresì evidenziato che in relazione ai provvedimenti in questione non sarebbe nemmeno ravvisabile un interesse tale da giustificare l'impugnazione ex art. 568, comma quarto, c.p.p., atteso che gli stessi hanno carattere propedeutico ed interlocutorio, si caratterizzano per la loro natura ordinatoria e di mezzo di impulso processuale, non influiscono sul contenuto della decisione, non hanno efficacia preclusiva e non pregiudicano alcun interesse, nemmeno potenziale, dovendosi invece, a tal fine, avere riguardo all'atto conclusivo del procedimento).

Cass. pen. n. 1441/1990

Secondo il disposto dell'art. 409 nuovo c.p.p., nel caso in cui non ritenga di accogliere la richiesta di archiviazione formulata dal P.M., il Gip è tenuto a fissare l'udienza in camera di consiglio - che va celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 stesso codice - all'esito della quale si prospettano tre alternative, poiché il giudice può accogliere la richiesta di archiviazione, o chiedere al P.M. di svolgere nuove indagini, ovvero, infine, disporre che lo stesso P.M. formuli l'imputazione nel termine di dieci giorni. L'inosservanza delle forme prescritte dal ricordato art. 127 comporta la nullità del provvedimento emesso al termine dell'udienza a mente del comma quinto di tale articolo; nullità deducibile con ricorso per cassazione ai sensi del successivo comma settimo e dell'art. 606, comma primo, lett. c), benché il comma sesto del predetto art. 409 preveda espressamente la ricorribilità per cassazione della sola ordinanza di archiviazione nei casi di nullità previsti dall'art. 127, comma quinto, tale norma non ha certo inteso escludere il ricorso per cassazione avverso gli altri due tipi di provvedimenti adottabili nell'udienza camerale. Ne consegue che anche l'ordinanza con la quale è stata disposta la formulazione dell'imputazione è ricorribile per cassazione nelle ipotesi di inosservanza delle regole del contraddittorio.

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Consulenze legali
relative all'articolo 409 Codice di procedura penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

M. P. chiede
venerdì 04/08/2023
“Egregi signori,

mi interesserebbe sapere se in un caso di suicidio in carcere (supponiamo che la persona sia sola e quindi nessuno abbia sporto denuncia) per cui il PM abbia chiesto l'archiviazione (dopo aver verificato che si è trattato di un suicidio e non di un omicidio mascherato da suicidio) le procedure in vigore permettano al giudice di respingere la richiesta di archiviazione e chiedere che vengano eseguite indagini ulteriori per verificare se la causa del suicidio possa essere ricondotta a condizioni di detenzione intollerabili (struttura fatiscente, presenza di topi e altri parassiti nella struttura, servizi igienici inadeguati, ecc.).

Ovvero, quali possibilità il nostro ordinamento mette a disposizione di un giudice qualora questo ritenesse che la causa di un suicidio in carcere fosse da ricercare nelle pessime condizioni di detenzione e il PM incaricato del caso si fosse invece limitato ad indagare per escludere la possibilità di un omicidio camuffato da suicidio?

Cordiali saluti”
Consulenza legale i 23/08/2023
Facciamo riferimento, in particolare, all’ art. 409 c.p.p. secondo cui se il giudice non accoglie la richiesta, fissa un’udienza a valle della quale lo stesso giudice può:
- convincersi che effettivamente non sussiste alcun reato, procedendo dunque all’archiviazione;
- imporre ulteriori indagini al PM;
- disporre l’imputazione coatta.

Questa è la norma, la realtà è un po’ diversa.

Onde contraddire il PM e la sua richiesta di archiviazione, infatti, occorre che qualcuno agisca in tal senso. Non a caso la stragrande maggioranza dei casi in cui il giudice abbia rigettato l’archiviazione consegue all’opposizione ex art. 408 del c.p.p. da parte della persona offesa dal reato.
Ciò che intendiamo dire è che il giudice, in autonomia, è molto difficile che contraddica il PM, se non altro per il fatto che il predetto giudice non ha strumenti per ritenere la richiesta dell’accusa infondata se, per l’appunto, non c’è un altro soggetto che si incarichi di eccepire tale infondatezza.

In sintesi, rispondendo al quesito, possiamo dire che in teoria il GIP può anche rigettare la richiesta di archiviazione del PM ma se non c’è una controparte che rilevi gli errori del PM allora è molto difficile che ciò accada.


L. Z. chiede
lunedì 23/05/2022 - Toscana
“Un GIP riferendosi all'art. cpp 409/5, rigetta la richiesta di archiviazione del PM e chiede l'individuazione dei responsabili in base ai criteri da lui indicati (vedi allegato) ordinandone l'iscrizione nel Registro Notizie di Reato.
Così facendo c'è imputazione coatta?
Nel caso in esame, il PM ha chiesto di nuovo l'archiviazione provvedendo solo ad indicare nuovi nominativi.
Noi sosteniamo che, avendo richiamato il comma 5, il PM debba proceder ad imputazione coatta.
Allegherò il provvedimento del GIP perché possiate darmi un parere.”
Consulenza legale i 25/05/2022
L’ordinanza emessa dal GIP è, in tutta franchezza, contraddittoria.

Da un lato, infatti, sarebbe assolutamente corretto dedurre che, mediante l’ordinanza in parola, il Giudice abbia voluto disporre l’imputazione coatta.
In tal senso depone chiaramente l’intestazione della stessa, che richiama il comma 5 dell’art. 409 del codice di procedura penale.

Tuttavia, l’intestazione dell’ordinanza in questione e il contenuto della stessa sembrano indurre a una conclusione diversa.
Il giudice, infatti, non dispone affatto l’imputazione coatta e, al contrario, sembra indicare soltanto l’esecuzione di indagini suppletive.
In tal senso depone la chiara indicazione del giudicante finalizzata a che il Pubblico Ministero faccia gli opportuni approfondimenti sugli ulteriori soggetti da iscrivere nel registro degli indagati e anche l’opportunità che l’organo inquirente constati, con l’ausilio del CT, il momento in cui sono stati effettuati i pagamenti dei ratei usurari per il calcolo della prescrizione.

Per questa ragione, pur permanendo un fondo di dubbio, è difficile sostenere che “la forma” del provvedimento (stante il rinvio al comma 5 dell’art. 409 c.p.p.) prevalga sul contenuto, che è chiaramente funzionale a che il PM compia nuove indagini.

Stante quanto detto, si sconsiglia di puntare, nell’opposizione, esclusivamente al dato formale dell’ordinanza essendo piuttosto opportuno rilevare eventuali ulteriori defezioni investigative dell’organo inquirente, anche a seguito dell’ordinanza del GIP.


Nicola P. chiede
martedì 05/12/2017 - Trentino-Alto Adige
“Mi viene notificata la data di udienza della Camera di Consiglio dal GIP: 20 ottobre 2017.
Mi arriva il verbale dell´udienza, svolta in data 24 ottobre 2017. Il GIP decide di archiviare.
Vista la divergenza delle due date, e´possibile impugnare la decisione del GIP? In caso affermativo, contro chi, dove, entro quando presentare ricorso?
Sono parte offesa. Ho presentato circa un anno fa una querela contro un dirigente scolastico per violazione art. 167 D.lgs. 30 giugno 2003, n.196.
Ancora, e´ possibile ricorrere all´art. 8, c. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo?”
Consulenza legale i 13/12/2017
Dal quesito pare di comprendere che l’udienza in camera di consiglio innanzi al Giudice delle indagini preliminari sia quella prevista dall’art. 498 del c.p.p., secondo comma: “se non accoglie la richiesta, il giudice entro tre mesi fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia.”

Come suggerito dalla norma, tale udienza si svolge nelle forme previste dall’art. art. 127 del c.p.p. del c.p.p a cui si rimanda per una estesa lettura.

La recente riforma Orlando (col comma 33 dell’art. 1 della L. 103/2017, entrato in vigore il 3/08/2017), ha introdotto l’art. art. 410 bis del c.p.p. del c.p.p. proprio in materia di nullità del decreto di archiviazione, che si inviata a leggere estesamente.

Nel caso di specie, quindi, le uniche ipotesi di nullità del decreto di archiviazione sono:
- Omesso contraddittorio per errata indicazione della data dell’udienza (tale nullità, è bene precisarlo, non si sarebbe verificata se l’udienza si fosse tenuta effettivamente il 20 ottobre e poi, per un qualche motivo, fosse stata rinviata al 24 - la persona offesa, in tal caso, non avrebbe avuto diritto a ricevere alcuna comunicazione circa il rinvio).
- Omessa pronuncia circa l’ammissibilità dell’opposizione.

Nel caso di specie, non si chiarisce se sia stata presentata opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M.

In entrambi i casi la nullità deve essere fatta valere entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento di archiviazione, vale a dire dalla data in cui la S.V. ha ricevuto il verbale di udienza.

Circa la violazione dell'articolo 8, comma 2 della CEDU, in base al quale è necessario che l'ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare di una persona sia "prevista dalla legge e che costituisca un misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine ed alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui", non sono sati forniti sufficienti dati per poter rispondere.

Maurizio Z. chiede
sabato 04/10/2014 - Abruzzo
“in caso di una mancata erogazione da parte di una amministrazione provinciale di un contributo specifico per la realizzazione di una piscina (di € 500.000 dal 31 gennaio 2003) approvato con delibera prima di giunta e poi di consiglio provinciale successivamente emanato dalla stessa provincia un decreto di pubblica utilità e poi pubblicato sul bura. Più volte negli anni richiesto senza nessun risultato, oggi dopo anni e intrapreso un collegio arbitrale, viene chiesto al CTU del collegio arbitrale di rispondere al seguente quesito,(L’ammontare del danno ex art. 1224, comma 2, cod.civ., subito dalla Società ed imputabile a fatto di colpa della Provincia in ragione della mancata erogazione della somma di € 500.000,00 a decorrere quantomeno dal 31 gennaio 2003 (data di rilascio della concessione edilizia), oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale;) tenendo presente che la piscina ancora non e stata realizzata e quindi non avuto un mancato utile per eventuale funzionamento della stessa. Che calcolo potrei fare?
Nel ringraziarla anticipatamente attendo notizia”
Consulenza legale i 13/10/2014
Nella vicenda sottoposta ad esame, il CTU è chiamato a liquidare il danno previsto dal secondo comma dell'art. 1224 del c.c., il quale stabilisce che al creditore che dimostri di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento; questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.
Si tratta, quindi, di operare una valutazione attinente alla mancata prestazione di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro.

Va premesso che il semplice quesito affidato al CTU, letto isolatamente dagli atti sopposti all'esame del collegio arbitrale e senza la conoscenza dei fatti che hanno dato origine alla controversia, non consente di dare una risposta precisa al quesito, in quanto non è noto quali siano state le domande precise del creditore, l'ammontare e la qualità dei danni presunti, e se sia stata data prova di tali danni. Il CTU non deve sostituirsi all'arbitro nella decisione della controversia, ma non può prescindere da tutti questi elementi nel redigere la sua perizia.
Nel caso descritto nel quesito, supponendo che non fossero stati previsti interessi moratori, ci si deve chiedere in cosa consista il "maggior danno" rispetto agli interessi legali, che sono dovuti per tutto il ritardo nell'erogazione della somma.

Il "maggior danno" può consistere, in via astratta, in qualsiasi pregiudizio arrecato al patrimonio del creditore ai sensi dell'art. 1223 del c.c., quindi sia danno emergente che lucro cessante, non escludendo la perdita di chance. Ciò nonostante, nella prassi giudiziale esso è prevalentemente coinciso col danno da svalutazione della somma non consegnata, inteso come deprezzamento della moneta o di perdita del suo potere di acquisto.
La Cassazione è intervenuta più volte sul tema, anche con pronunce a Sezioni Unite (3776/1979, 2368/1986, ...), le quali hanno via via specificato quale dovesse essere la prova da dare per ottenere il danno da rivalutazione monetaria, riconoscendo in particolare al creditore la possibilità di avvalersi di presunzioni e dati economici di comune esperienza per dimostrare che, se il pagamento fosse avvenuto alla corretta scadenza, il creditore avrebbe potuto evitare il danno da inflazione.
La difficoltà nella liquidazione di tale danno era evidente, e la giurisprudenza ha dato un contributo determinante, attesa la scarsità della disciplina offerta dal codice civile. Si tratta infatti di un danno evidente nel suo accadimento, ma problematico nella sua incidenza soggettiva, in quanto si differenzia in base alla figura del creditore (privato, imprenditore, ...) e al potenziale utilizzo del denaro non tempestivamente dato.
In generale, si è ritenuto che sia dovuta, in via presuntiva, l'eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuale netto dei titolo di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi annuali. Il creditore che domandi a titolo di maggior danno una somma superiore a quella differenza, è tenuto ad offrire la prova del danno effettivamente subito (anche se il creditore sia un imprenditore), mediante la produzione di idonea e completa documentazione relativa al fatto di essere dovuto ricorrere al credito bancario o che sia diminuita l'utilità marginale netta dei propri investimenti. La prova potrà dirsi raggiunta se sia presumibile che il ricorso o il maggior ricorso al credito bancario abbia effettivamente costituito conseguenza dell'inadempimento, oppure che l'adempimento tempestivo si sarebbe risolto nella totale o parziale estinzione del debito contratto verso le banche; oppure, se si prova che la somma sarebbe stata utilmente impiegata nell'impresa (Cass. civ., SS.UU., 16 luglio 2008, n. 19499).

Il “maggior danno”, però, nel nostro caso potrebbe comprendere anche la perduta possibilità di impiegare il denaro non ricevuto dalla Provincia in una remunerativa forma di investimento (costruzione di una piscina), ricavandone un lucro finanziario superiore al saggio degli interessi legali.
Se il creditore ha espressamente chiesto che gli sia risarcito il mancato guadagno e ne ha dato prova, esso potrà essere liquidato assumendo come parametro di valutazione l’utile economico complessivamente realizzabile dal danneggiato - es. se il creditore è la stessa azienda che avrebbe gestito la piscina, l'utile sarebbe il presunto guadagno derivante da quella attività; se il creditore è un'azienda che avrebbe poi venduto la piscina a terzi, l'utile sarebbe consistito nel margine di guadagno dato dalla vendita; e così via -, diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo (che va valutato in relazione alle circostanze concrete: si sarebbe certamente aperta la piscina o essa non avrebbe potuto operare per altre ragioni?) o, ove tale criterio risulti di difficile applicazione, con ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 del c.c..

Va sottolineato che vi deve essere una specifica domanda del creditore, nonché la prova relativa alla perdita di chance.
Diversamente, la liquidazione del danno potrà attenere solo alla svalutazione della somma di denaro, secondo i criteri già sopra esposti e valevoli in via presuntiva, oppure alla corresponsione di interessi (detti compensativi) che costituiscono una modalità di liquidazione presuntiva ed equitativa del lucro cessante (il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi compensativi è generalmente escluso dalla giurisprudenza).

Roberto P. chiede
lunedì 15/09/2014 - Piemonte
“Il 3 gennaio 2010, a seguito di lesioni iatrogene inflitte dai sanitari in intervento chirurgico e conseguentemente al ritardo nell'intervenire in soccorso del paziente, decedeva il nostro congiunto. Nel marzo 2012 veniva presentata, dai noi familiari nella qualità di eredi legittimi, querela contro i sanitari curanti, presso il tribunale di P. Da quest'ultimo veniva disposta perizia per il reato di omicidio colposo, depositata in agosto 2012. A settembre 2012 veniva fissato incidente probatorio e, a seguito dello stesso, il PM formulava richiesta di archiviazione, prontamente opposto da parte offesa. A febbraio 2013 si svolgeva udienza camerale dove parte offesa a mezzo del suo avvocato denunciava un falso in cartella clinica, e riferiva che i periti del Gip avevano, sia in perizia che in incidente probatorio, riferito fatti non veritieri in pieno contrasto con la cartella clinica e la migliore scienza medica. A seguito di archiviazione del Gip tramite il proprio avvocato, parte offesa presentava presso il tribunale di Torino, nel 2013, due distinte querele: una per falsa perizia e una per falso in atto pubblico. Il PM, svolte le indagini, formulava (a maggio 2014), richiesta di archiviazione per non avere ravvisato l'elemento soggettivo del reato. Opposizione di parte offesa ritualmente depositata. Il Gip fissava udienza camerale (15 luglio 2014), e ne dava avviso alle parti. Si svolgeva l'udienza camerale a seguito della quale il Gip, con ordinanza, respingeva l'opposizione di parte offesa con le seguenti motivazioni: 1. Sebbene lo stesso Gip ammetta che il procedimento in esame prende origine da quello di omicidio colposo archiviato in P., non ritiene parte offesa legittimata a proporre opposizione in quanto il reato di falsa perizia è monoffensivo (Nonostante Cassazione sez. Unite sia di parere difforme); 2. stesso dicasi per il falso in atto pubblico in quanto, secondo il Gip, l'unico legittimato a proporre opposizione sarebbe il nostro congiunto deceduto, precisando solo per quest'ultimo punto che la richiesta di nomina di altro perito per fare chiarezza sui punti opposti non sarebbe pertinente per provare l'elemento soggettivo. Il Gip accoglie la richiesta precedentemente avanzata dal PM e archivia. Fermo restando che gli articoli 127-408-409-410 cpp disciplinano l'udienza camerale e le sue forme e i casi in cui si può proporre opposizione all'ordinanza di archiviazione del Gip, vi formulo il seguente quesito: Si può considerare abuso del diritto quanto disposto con ordinanza dal Gip circa la mancanza di legittimità ad agire di parte offesa (provenendo noi dal precedente procedimento archiviato)? Tale eccezione di legittimità non sarebbe dovuta essere proposta, con decreto, prima dell'udienza camerale o contestualmente alla stessa per consentire alla parte offesa di difendersi? Si configura la violazione del contraddittorio/atto abnorme? Ravvisate la possibilità di ricorso in Cassazione? Cordiali saluti”
Consulenza legale i 15/09/2014
Dal punto di vista processuale, sulla base dei dati forniti nel quesito (per una risposta compiuta e precisa si dovrebbero leggere tutti gli atti del procedimento), si deve premettere che non si ravvisano palesi irregolarità nei fatti descritti.
Difatti, il Gip non era tenuto a formulare l'eccezione di legittimità prima o durante l'udienza camerale svoltasi il 15.7.14, in quando il procedimento camerale di cui all'art. 217 del c.p.p. è a "contraddittorio eventuale", cioè la parte offesa può anche non partecipare, essendo comunque la decisione sull'esercizio o meno dell'azione penale interamente delle mani del giudice per le indagini preliminari, che la parte offesa può solo cercare di "convincere".
Controprova ne sia il fatto che, se il Gip avesse ritenuto da subito inammissibile l'opposizione, avrebbe disposto l'archiviazione con decreto motivato, inoppugnabile.

Per questa ragione, non si ravvisano nella specie motivi di ricorso per Cassazione.
Va prima di tutto precisato che l'ordinanza di archiviazione è ricorribile per Cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, e precisamente: per mancata o intempestiva notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza; per mancato rispetto dei termini partecipativi; per carenza di motivazione in ordine all'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla persona offesa dal reato ai sensi dell'art. 410 c.p.p. ("l'arbitraria ovvero illegittima declaratoria di inammissibilità sacrifica infatti il diritto al contraddittorio della parte offesa in termini equivalenti o maggiormente lesivi rispetto all'ipotesi di mancato avviso per l'udienza camerale, sicché il predetto vizio del provvedimento è riconducibile alle ipotesi di impugnabilità contemplate dall'art. 409 comma 6 ed ai casi di ricorso indicati nell'art. 606 lett. c) c.p.p.", Cassazione penale sez. un., 14 febbraio 1996, n. 2).
Nessuno di questi casi sembra configurarsi nel caso di specie: il Gip, per quanto si può dedurre dal quesito, ha motivato - anche se in maniera non del tutto condivisibile, come si dirà - la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e il contraddittorio si è svolto entro i termini e i limiti previsti dalla legge.

Tutto ciò premesso, è interessante però analizzare anche il profilo della legittimazione all'opposizione per i due reati indicati nel quesito, quello di falsa perizia (art. 373 del c.p.) e quello di falso in atto pubblico (art. 476 del c.p.).
E' importante sottolineare che, alla luce degli artt. 90, comma 3, e 91 c.p.p., la titolarità a proporre l’opposizione è estesa ai prossimi congiunti della persona offesa che sia deceduta in conseguenza del reato.
La questione squisitamente giuridica sottesa al problema della legittimazione attiene ad un altro profilo, quello della mono/plurioffensività del reato per cui si è chiesta l'archiviazione. Secondo la giurisprudenza, in generale, per i reati che tutelano interessi collettivi non sussisterebbe la legittimazione della persona offesa ad opporsi alla richiesta di archiviazione avanzata dal PM.

Per quanto concerne la falsa perizia, significativa è la sentenza della Cassazione penale, sez. VI, 10 aprile 2008, n. 17631, secondo la quale non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione il privato che risenta di un pregiudizio per il reato di falsa perizia di cui all'art. 373 c.p., "trattandosi di una fattispecie incriminatrice lesiva dell'interesse della collettività al corretto funzionamento dell'attività giudiziaria, relativamente al quale l'interesse del privato assume un rilievo solo riflesso e mediato, tale da non consentire l'attribuzione della qualità di persona offesa, ma solo quella di persona danneggiata dal reato".
Sotto questo profilo, quindi, l'ordinanza del Gip sembra corretta.

Meno corretto è, invece, il provvedimento laddove decide sul reato di falso in atto pubblico.
Come giustamente rilevato nel quesito, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno risolto la disputa giurisprudenziale sul punto affermando che "i delitti contro la fede pubblica tutelano anche il soggetto sulla cui concreta posizione giuridica l'atto incide direttamente, soggetto che, in tal caso, è legittimato a proporre opposizione contro la richiesta di archiviazione" (Cass. pen., SS.UU., 25 ottobre 2007, n. 46982).
Difatti, va notato che l'ordinanza ha dichiarato che legittimato attivo sarebbe stato il prossimo congiunto defunto degli opponenti. Tuttavia, non si comprende la ragione per cui il Gip, nella fattispecie concreta, non abbia poi fatto applicazione dell'art. 90, comma terzo, c.p.p., dichiarando che i prossimi congiunti potevano esercitare le facoltà riconosciute in capo alla persona deceduta.

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