(massima n. 1)
Il giudice per le indagini preliminari che non intenda accogliere la richiesta di archiviazione del P.M. deve fissare la data dell'udienza in camera di consiglio, dandone avviso al P.M., al sottoposto alle indagini, alla persona offesa e al procuratore generale presso la corte d'appello. All'udienza, celebrata secondo il rito previsto dall'art. 127 c.p.p., il Gip può indicare al P.M. le indagini ulteriori da compiere, eventualmente fissando un termine, oppure invitare il P.M. a formulare entro dieci giorni l'imputazione, sulla base della quale potrà fissare l'udienza preliminare, destinata a sfociare nella sentenza di non luogo a procedere ovvero nel decreto che dispone il giudizio. Tuttavia, nel caso che il P.M. omettesse di formulare l'imputazione coatta o insistesse, invece, nella richiesta di archiviazione, al Gip non resterebbe altra facoltà che quella di pronunciare il decreto di archiviazione ovvero di sollecitare il procuratore generale presso la corte d'appello ad avocare le indagini e a esercitare l'azione penale. Ma qualora anche il P.G. ritenesse di richiedere l'archiviazione e di non esercitare l'azione penale, il Gip sarebbe obbligato ad archiviare la notitia criminis, ferma restando la facoltà del P.M. di richiedere e dello stesso Gip di autorizzare la riapertura delle indagini, nel caso si prospettasse l'esigenza di nuove investigazioni.