(massima n. 1)
Poiché il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione è consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio, consegue che, una volta assicurato il contraddittorio, non possono in alcun modo essere oggetto di censura le valutazioni espresse dal giudice a fondamento della ordinanza di archiviazione; né rileva in base a quali considerazioni il pubblico ministero abbia richiesto l'archiviazione, essendo il giudice investito della richiesta del tutto libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell'organo titolare dell'azione penale. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto conseguentemente privo di consistenza giuridica l'argomento del ricorrente che faceva leva sul fatto che il pubblico ministero aveva motivato la sua richiesta con riferimento ad una sola ipotesi di reato, tacendo sulle altre investite dalla denuncia, non potendo tale evenienza incidere sulla plena devolutio alla cognizione del giudice della materia oggetto della richiesta di archiviazione).