(massima n. 1)
In tema di archiviazione, qualora, a seguito di opposizione della persona offesa, sia stata fissata udienza ai sensi del combinato disposto degli artt. 409, comma 2 e 410, comma 3, c.p.p., la mancata audizione della stessa persona offesa che, presente all'udienza, abbia formulato espressa richiesta di essere sentita, dā luogo a nullitā del procedimento, da classificarsi, perō, come a regime c.d. Ģintermedioģ e, pertanto, soggetta alla disciplina di cui all'art. 182, comma 2, c.p.p., per cui essa dev'essere dedotta, a pena di decadenza, attesa la presenza dell'interessato e del difensore, subito dopo il mancato adempimento dell'atto summenzionato. (Mass. redaz.).