(massima n. 2)
Per il principio della tassatività delle impugnazioni previsto dall'art. 568, comma 1, c.p.p., il provvedimento di archiviazione pronunciato dal Gip su conforme richiesta del P.M. è ricorribile per cassazione, a norma dell'art. 409, comma 6, stesso codice, soltanto per violazione del contraddittorio. Tuttavia, la ricorribilità per cassazione è sempre prevista contro i provvedimenti abnormi, e cioè contro quei provvedimenti che non siano riconducibili ad alcuno degli schemi disciplinati dall'ordinamento processuale, perché emessi in assoluta carenza di potere o con contenuto avulso da ogni previsione normativa. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso qualsiasi profilo di abnormità, perché relativa a decreto con il quale il Gip, rispettate le regole del contraddittorio nei confronti delle persone offese costituitesi parti civili e nei confronti di chi si era opposto alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M., l'aveva accolta ai sensi dell'art. 410 c.p.p. La S.C. ha anche chiarito che, in tal caso, avendo già il P.M. manifestato, con la richiesta di archiviazione, di non voler esercitare l'azione penale in ordine alla notizia di reato devolutagli, spetta solo al procuratore generale presso la corte di appello valutare se sia il caso di avocare le indagini ed eventualmente esercitare l'azione penale in sostituzione del P.M. gerarchicamente inferiore, avvalendosi delle facoltà riconosciutegli dall'art. 412, commi 1 e 2, c.p.p.)