(massima n. 1)
In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, disciplinata in modo unitario dal combinato disposto degli articoli 410, comma 3, e 409, commi 2-5 del codice di rito, la disciplina applicabile - qualora la richiesta di archiviazione sia proposta nel vigore della normativa previgente alla legge 16 dicembre 1999, n. 479, (art. 156 disp. att. c.p.p., abrogato ad opera dell'art. 54 della legge 16 dicembre 1999, n. 479) ed il decreto di archiviazione sia emesso nella vigenza della novella legislativa - in assenza di una disciplina transitoria, è la nuova normativa in quanto la richiesta di archiviazione del pubblico ministero costituisce atto di impulso del procedimento, inidoneo a produrre stabili effetti giuridici sicché non v'è ragione per escludere che gli atti del giudice, che si caratterizzano per la loro assoluta autonomia, debbano, in questa fase, essere disciplinati dalle norme vigenti nel momento in cui vengono adottati.