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Articolo 417 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio

Dispositivo dell'art. 417 Codice di procedura penale

1. La richiesta di rinvio a giudizio contiene:

  1. a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità della persona offesa dal reato qualora ne sia possibile l'identificazione;
  2. b) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge(1);
  3. c) l'indicazione delle fonti di prova acquisite [187];
  4. d) la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio [429];
  5. e) la data e la sottoscrizione [110, 111].

Note

(1) In caso di eventuale genericità dell'imputazione, quindi qualora questa non venga espressa in forma chiara e precisa, in mancanza di una previsione speciale, la richiesta di rinvio a giudizio viene considerata nulla ex art. 178, lett. c).

Ratio Legis

Tale disposizione riflette quanto disposto dal principio di obbligatorietà dell'azione penale ex art. 112 Cost., in virtù del quale, ricevuta la notizia di reato e in presenza di precisi presupposti definiti ex lege, il P.M. è tenuto ad esercitare l'azione penale.

Spiegazione dell'art. 417 Codice di procedura penale

La richiesta di rinvio a giudizio è l'atto con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale.

Tramite tale atto il p.m. chiede che l'imputato sia chiamato a rispondere in sede dibattimentale del reato descritto nel capo d'imputazione. La decisione in merito alla richiesta del pubblico ministero verrà adottata all'esito di una apposita udienza denominata udienza preliminare, celebrata da un magistrato appartenente all'ufficio del giudice per le indagini preliminari, il quale, se ritiene che sussistano i presupposti per l'accoglimento della richiesta, emana il decreto che dispone il giudizio (art. 429). In caso contrario, pronuncia sentenza di non luogo a procedere (art. 425).

La norma in oggetto elenca i requisiti formali e sostanziali della richiesta di rinvio a giudizio.

Massime relative all'art. 417 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 9730/2013

Non è abnorme l'ordinanza con cui il G.U.P. dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omesso interrogatorio dell'indagato che ne abbia fatto richiesta. (Fattispecie in cui la nullità era stata dichiarata sul presupposto dell'illegittimo rigetto dell'istanza di rinvio dell'interrogatorio formulata dalla difesa dell'indagato).

Cass. pen. n. 5307/2008

È affetto da abnormità il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla, poiché, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica

Cass. pen. n. 36009/2001

Non è abnorme il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare che dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, in virtù dell'imprecisa enunciazione del fatto contestato (ex art. 18 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 che ha modificato la formulazione dell'art. 417, lett. b, c.p.p.) disponendo conseguentemente la restituzione degli atti al pubblico ministero per quanto di competenza. Rientra, infatti, nei poteri del giudice dell'udienza preliminare verificare l'adempimento, da parte del P.M., della prescrizione di legge introdotta con la novella predetta, in ordine alla enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, di guisa che l'esercizio di detto potere, per quanto opinabile nella sua concreta esplicazione, non può comunque ritenersi extra ordinem al punto da determinare l'abnormità del provvedimento.

Cass. civ. n. 7623/1998

La contestazione dell'imputazione in forma alternativa, quando la stessa trovi relazione e riferimento nella condotta alternativa dell'imputato che sia tale da esigere un esame più completo della vicenda, è legittima. Anche con il decreto che dispone il giudizio è consentito formulare contestazioni alternative in presenza di una condotta dell'imputato che sia tale da richiedere un approfondimento della attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati. Tale metodo risponde ad una esigenza della difesa, atteso che l'incolpato da un lato è messo in condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattimento, e dall'altro non si vede costretto a rispondere della sola ipotesi criminosa più grave, rinviandosi poi all'esito del dibattimento la risoluzione della questione attraverso la successiva riduzione dell'imputazione originaria, secondo lo schema previsto dall'art. 521 c.p.p.

Cass. pen. n. 4795/1996

L'iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona alla quale questo è attribuito, per gli effetti che ne derivano ai fini del computo del termine di durata delle indagini e della utilizzabilità degli atti compiuti, postula la completa identificazione della stessa, non essendo sufficiente al riguardo la semplice indicazione del nome e del cognome. Ciò si ricava, tra l'altro, dall'art. 417, comma 1, lett. a), c.p.p., che, tra i requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio, indica le «generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo».

Cass. pen. n. 11993/1995

L'eventuale indicazione, nella richiesta di rinvio a giudizio o nel decreto che dispone il giudizio, di circostanze attenuanti o diminuenti, siccome ultroneo rispetto a quanto prescritto, rispettivamente, dall'art. 417, lettera b) e dall'art. 429, comma 1, lettera c), c.p.p., e non vincolante in alcun modo per il giudice, non può avere incidenza alcuna ai fini della esclusione del divieto del giudizio abbreviato in caso di reato astrattamente punibile con la pena dell'ergastolo. (Nella specie era stata indicata la diminuente del c.d. «concorso anomalo» di cui all'art. 116 c.p.).

Cass. pen. n. 1488/1992

Costituisce provvedimento abnorme, in quanto al di fuori dell'intero sistema processuale per la singolarità del suo contenuto, l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, ex art. 178, lett. b) e c), 179 e 180 c.p.p., e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero, ritenendo del tutto generica l'enunciazione del fatto. Per la mancanza di tale enunciazione, che pur costituisce uno dei requisiti formali della richiesta del P.M. (art. 417 lett. b, c.p.p.), non è prevista infatti alcuna nullità ed è, peraltro, consentito nel corso dell'udienza preliminare (art. 423 c.p.p.) procedere, anche oralmente, alle necessarie modifiche ed integrazioni dell'imputazione

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