(massima n. 1)
In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuitą del fatto, la persona offesa ha l'onere di indicare, a pena di inammissibilitą dell'opposizione, soltanto le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta del pubblico ministero, ed il giudice per le indagini preliminari č tenuto a valutare tali ragioni che, se non inammissibili, impongono la fissazione dell'udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 409, comma 2, cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il decreto di archiviazione con cui il giudice per le indagini preliminari, senza motivare sull'inammissibilitą dell'opposizione con riferimento alle ragioni del dissenso riferite alla tenuitą del fatto, ha disposto "de plano" l'archiviazione, rilevata la mancanza di specifiche richieste di integrazione istruttoria).