(massima n. 1)
In tema di archiviazione, qualora il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero e provveda a fissare la data dell'udienza in camera di consiglio ex art. 409, comma 2, c.p.p. omettendo di darne avviso al procuratore generale, in violazione dell'art. 409, comma 3, c.p.p., detta omissione determina la nullitą della successiva ordinanza di archiviazione ex art. 178, comma 1, lett. b), in quanto viene impedita l'iniziativa del procuratore generale nell'esercizio dell'azione penale con riferimento allo specifico potere di avocazione previsto dall'art. 412, comma 2, c.p.p. e in tale ipotesi il provvedimento di archiviazione č ricorribile per cassazione dal P.G., il quale č «parte interessata» all'udienza camerale, a norma dell'art. 127, comma 1, c.p.p., con la conseguenza che l'omessa comunicazione integra anche la specifica nullitą contemplata dall'art. 127, comma 5, c.p.p., a sua volta richiamato dall'art. 409, comma 6.