(massima n. 1)
Non č abnorme, quindi non impugnabile mediante ricorso per cassazione, il provvedimento con cui il Gip, subentrato ad altro magistrato nella celebrazione dell'udienza camerale tenutasi ai sensi degli artt. 409, comma secondo e 410 c.p.p., abbia disposto l'archiviazione del procedimento dopo avere revocato, ritenendole irrilevanti ai fini della decisione, le indagini suppletive disposte dal precedente giudice. (Nel caso di specie, la Corte ha affermato che l'ordinanza di archiviazione č ricorribile per cassazione solo nei casi di nullitā previsti dall'art. 127, comma quinto, c.p.p., rientrando fra i poteri del giudice quello di revocare gli atti ritenuti giuridicamente inutili o ininfluenti, sulla base di una rivalutazione della situazione processuale).