1. Il pubblico ministero(1) e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale [50, 358, 405, 412].
Note
(1)
Il P.M. è tenuto poi a svolgere anche gli accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini ex art.358.