(massima n. 1)
Non si verifica la nullità, prevista dal combinato disposto degli artt. 127 e 409, c.p.p., per violazione delle disposizioni che disciplinano il contraddittorio nel procedimento incidentale di archiviazione, se non sia stato sentito personalmente l'opponente, presente in udienza, se questi sia stato, comunque, assistito, nell'udienza stessa, dal difensore nominato, che sia comparso e abbia avuto l'opportunità di far valere le ragioni dell'opponente. Il difensore, infatti, dotato della specifica competenza, può compiere tutte le attività defensionali previste dalla legge, necessarie nell'interesse della parte opponente, ponendosi quale tramite fra quest'ultima e l'organo giudiziario davanti al quale il procedimento si svolge.