1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone.
2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'articolo 496(1).
3. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande(2).
4. L'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame(3).
4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis(4).
4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies e 612 bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico(5).
4-quater. Fermo quanto previsto dai precedenti commi, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità, il giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l'adozione di modalità protette(6).
Note
(1)
Si ricordi che sono inutilizzabili le dichiarazioni del testimone che rifiuti di sottoporsi all'esame o al controesame di una delle parti ex art.
500, comma 3.
(2)
Ciò è possibile nel rispetto dei limiti di pertinenza delle domande ex art.
299, comma 6.
(3)
La Corte Cost., con sent. 30 luglio 1997, n. 283, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui non consente, nel caso di testimone maggiorenne infermo di mente, che il presidente, sentite le parti, ove ritenga che l'esame del teste ad opera delle parti possa nuocere alla personalità del teste medesimo, ne conduca direttamente l'esame su domande e contestazioni proposte dalle parti.
(4)
Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 13, della l. 3 agosto 1998, n. 269.
(5)
Tale comma è stato aggiunto dall'art. 13, della l. 3 agosto 1998, n. 269, poi modificato prima dall'art. 15, comma 10, della l. 11 agosto 2003, n. 228 e poi dall'art. 9, del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 e dall'art. 2, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93. Il testo precedente stabiliva: "4 ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. ".
(6)
L'ultimo comma è stato inserito dall'art. 2, comma 1, lett. i), n. 2, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93 convertito nella l. 15 ottobre 2013, n. 119 e così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. l), D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.