(massima n. 1)
Alla luce del combinato disposto degli artt. 409, comma 5, e 549 c.p.p. — il quale ultimo prevede, per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in mancanza di specifiche disposizioni, l'osservanza delle norme stabilite per il procedimento davanti al tribunale collegiale solo “in quanto applicabili” — deve escludersi che, a seguito della formulazione dell'imputazione ordinata dal giudice, quando trattisi di reati per i quali, ai sensi dell'art. 550 c.p.p., l'azione penale dev'essere esercitata mediante citazione diretta, il pubblico ministero debba richiedere la celebrazione dell'udienza preliminare anziché provvedere, come di norma, alla emissione del decreto di citazione a giudizio.