(massima n. 1)
L'omessa notificazione dell'avviso previsto dall'art. 410 c.p.p. al difensore di ufficio, violando il diritto alla difesa dell'imputato ed in particolare l'art. 185 n. 3 stesso codice, che prevede una nullitą insanabile e rilevabile in qualsiasi stato e grado del dibattimento, rende nulla la sentenza pronunciata. (Fattispecie relativa a giudizio di appello).