(massima n. 1)
Il provvedimento con il quale il giudice — ritenuta l'inammissibilità dell'opposizione della persona offesa dal reato ed infondata la notitia criminis — accolga la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., è legittimamente adottato de plano e non è soggetto ad impugnazione, neppure nel caso in cui si intenda contestare la detta ritenuta inammissibilità; e ciò in quanto con l'impugnazione si tende a dedurre un nuovo difetto di motivazione, laddove, in tema di archiviazione, il ricorso è consentito soltanto ove sussistano le nullità previste dall'art. 127, quinto comma, c.p.p.