(massima n. 1)
Nell'udienza camerale celebrata a seguito dell'opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., il giudice deve provvedere all'audizione dell'opponente qualora questi ne abbia fatto domanda. L'eventuale omissione di tale adempimento produce - per il combinato disposto degli art. 127 commi terzo e quinto, 409 comma secondo e 410 comma terzo del codice di rito - una nullitą a regime cosiddetto intermedio, la quale, data la presenza dell'interessato, deve essere eccepita immediatamente dopo il mancato compimento dell'atto.