(massima n. 1)
A fronte di richiesta di archiviazione per ritenuta infondatezza della notizia di reato e di rituale opposizione alla medesima da parte del denunciante, il quale rappresenti l'esistenza di possibili responsabilità penali a carico di taluno, deve ritenersi abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari il quale, invece di dar luogo allo svolgimento dell'udienza, disponga, con ordinanza emessa de plano, che il pubblico ministero provveda alla compiuta identificazione del soggetto indicato come responsabile ed alla iscrizione del medesimo come indagato nel registro delle notizie di reato; e ciò senza che si possa in contrario far leva sulla disciplina dettata dall'art. 415 c.p.p. (quale novellato dall'art. 16, comma 1, della legge 16 dicembre 1999 n. 479), atteso che detta disciplina non può trovare applicazione al di fuori della specifica e peculiare ipotesi in essa contemplata, e cioè quella ritenuta sussistenza di un fatto ab origine ritenuto qualificabile come reato, i cui autori siano rimasti ignoti.