(massima n. 2)
L'esercizio di attività istruttoria da parte del pubblico ministero dopo la scadenza del termine fissato dal Gip nel rigettare la richiesta di archiviazione, secondo quanto previsto dall'art. 409, n. 4, c.p.p. deve considerarsi viziata da nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, n. 1, lettera b) e 179 c.p.p.