(massima n. 1)
Il provvedimento del giudice che, respingendo la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ordini la formulazione dell'imputazione a carico di un indagato ed ordini l'iscrizione della notizia di reato a carico di un altro indagato, non è atto abnorme perché se spetta al P.M. l'esercizio dell'azione penale e la formulazione concreta dell'imputazione, compete al Gip un controllo sull'esercizio di tali poteri che si estende anche ai risultati delle indagini svolte dall'organo requirente (vedi Corte costituzionale nella sentenza n. 478 del 1993). (La Corte ha, in proposito, osservato che, qualora non fosse consentito al Gip intervenire per sanare un errore o l'inazione del pubblico ministero verrebbe violato il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale nei confronti del soggetto non inquisito, in ordine al reato non contestato e in ordine al fatto qualificabile con altro nome iuris).