1. Quando più persone sono chiamate ad eseguire la ricognizione della medesima persona o del medesimo oggetto, il giudice procede con atti separati, impedendo ogni comunicazione tra chi ha compiuto la ricognizione e coloro che devono ancora eseguirla(1).
2. Se una stessa persona deve eseguire la ricognizione di più persone o di più oggetti, il giudice provvede, per ogni atto, in modo che la persona o l'oggetto sottoposti a ricognizione siano collocati tra persone od oggetti diversi(2).
3. Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.
Note
(1)
Il giudice in tale caso deve evitare che si creino influenze tra le persone chiamate ad eseguire le varie ricognizioni.
(2)
Nel caso in esame, invece, il compito del giudice consiste nell'evitare che il ripetersi degli stessi termini di raffronto per più ricognizioni falsi il risultato dell'atto.