(massima n. 1)
Allorché sia già in corso la fase della procedura camerale, successiva ad opposizione alla richiesta di archiviazione ex art. 410 c.p.p., è irrituale l'introduzione, da parte del pubblico ministero, di altra richiesta di archiviazione (relativa ad altri soggetti, coinvolti nel medesimo procedimento penale, e per i quali la persona offesa intenda avanzare specifica opposizione) di cui non sia stato neppure notificato il preventivo avviso ex art. 408, secondo comma, c.p.p. Poiché in detta ipotesi non si consente alla parte offesa, all'uopo utilizzando il termine di dieci giorni di cui all'art. 408, terzo comma, c.p.p., di formulare la propria opposizione con istanza motivata di prosecuzione delle indagini, il provvedimento di archiviazione emesso dal Gip, anche con riferimento alla nuova e diversa richiesta aggiuntiva del pubblico ministero, risulta adottato per detta parte in violazione del diritto di opposizione ex art. 410 c.p.p. e la nullità insanabile che lo vizia può essere azionata con il ricorso per cassazione.