(massima n. 1)
Il provvedimento di archiviazione deve pronunciarsi sulla fondatezza della notizia di reato e non sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla conseguente competenza per materia: non ha perciò tale valore sostanziale il provvedimento emesso dal Gip, sotto forma di decreto di archiviazione, con il quale gli atti vengono restituiti al P.M. perché a sua volta li trasmetta al P.M. competente. A sua volta il P.M. che riceve gli atti non può, ove non concordi sulla propria competenza, chiedere al proprio Gip di sollevare conflitto avanzando una richiesta che solo formalmente riveste la forma della richiesta di archiviazione. L'unica possibilità che l'ordinamento gli riconosce per far valere la competenza dell'altro ufficio è quella di sollecitare l'intervento del procuratore generale per risolvere il contrasto negativo tra pubblici ministeri ai sensi dell'art. 54 c.p.p. Il conflitto così sollevato deve ritenersi inesistente e gli atti devono essere restituiti al Gip che l'ha sollevato.