(massima n. 1)
In tema di archiviazione, una volta che le nuove indagini siano state compiute dal P.M., spetta unicamente al Gip valutare se esse siano coerenti con le indicazioni date con l'ordinanza ex art. 409 comma 4 c.p.p. Deve pertanto essere dichiarato inammissibile dal Gip il nuovo atto di opposizione che la P.O. (censurando le modalitą con le quali lo stesso Gip aveva disposto ed il P.M. eseguito gli accertamenti da essa richiesti) proponga al medesimo giudice, senza indicare nuovi e diversi elementi di investigazione, ma facendo unicamente riferimento all'oggetto della originaria opposizione. (Nella fattispecie, la Corte, enunciando il principio sopra riportato, e rilevando che compete solo al Gip il potere di indicare le ulteriori indagini da compiere, anche a seguito di eventuale rielaborazione della richiesta dell'opponente, ha rigettato il ricorso di quest'ultimo, che aveva impugnato l'ordinanza del Gip dichiarativa di inammissibilitą della nuova opposizione proposta dalla P.O. nei termini sopra specificati).