(massima n. 1)
È ammissibile il sequestro preventivo di cosa già soggetta a sequestro probatorio, purché sussista un pericolo concreto e attuale della cessazione del vincolo di indisponibilità impresso da quest'ultimo, che renda reale e non solo presunta la prospettiva della riconduzione del bene nella sfera di chi potrebbe servirsene in contrasto con le esigenze protette dall'art. 321 c.p.p. (In motivazione, la S.C. ha chiarito: 1) che, quantunque manchi, per le misure cautelari reali, una previsione esplicita come quella codificata, per le misure sulla libertà personale, dalla lett. c) degli artt. 274 e 292 c.p.p., è nella fisiologia del sequestro preventivo, come misura limitativa anch'essa di libertà protette costituzionalmente, che il pericolo debba presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e debba essere valutato in riferimento alla situazione esistente al momento dell'adozione della misura reale e non già nella prospettiva di un'astratta, oltre che incerta nell'an e nel quando, futura possibilità di caducazione del sequestro probatorio; 2) che un pericolo di tale natura è da escludere solo finché il procedimento resti nella fase delle indagini preliminari, nella quale, spettando al pubblico ministero il potere-dovere di restituzione e quello della relativa esecuzione, lo stesso P.M. può ovviare al predetto pericolo, o rivolgendosi in tempo al giudice per le indagini preliminari per il sequestro preventivo, o emettendo direttamente in via d'urgenza e salvo convalida, il relativo decreto, ma che, al di fuori di tale ipotesi e quando sia stata esercitata l'azione penale, è ben possibile che il P.M. - a causa della mancanza di un punto di saldatura tra i due provvedimenti o dei tempi tecnici occorrenti per comunicazioni o notifiche - si venga a trovare nell'impossibilità di attivarsi prontamente per l'applicazione della misura preventiva; 3) che in questi ultimi casi e in altri analoghi non è, ovviamente, richiesto, per l'adozione della misura cautelare reale, che la cessazione del sequestro probatorio e la restituzione delle cose non più necessarie a fini di prova siano già intervenute o già disposte, ma è sufficiente che sussista in itinere la probabilità che ciò accada e che l'imputato riacquisti la libera disponibilità del bene, fermo restando il concorso del pericolo attuale e concreto della protrazione dell'attività criminosa o dell'aggravamento dei suoi effetti).