(massima n. 1)
Alla persona offesa, pur in difetto di preventiva dichiarazione al P.M. di volere essere informato della eventuale richiesta di archiviazione, deve ritenersi consentita l'opposizione ad una suddetta intervenuta richiesta; invero l'art. 410 comma primo c.p.p. non prevede siffatta condizione e dalla opposizione non avanzata nessuna limitazione deriva all'organo dell'accusa per il fatto che esso non ne risulti preavvertito: giacché se l'opposizione non dovesse essere dichiarata inammissibile con provvedimento de plano, le ragioni dell'accusa ben potranno essere svolte nel contraddittorio delle parti in sede di procedura camerale.